La chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ. non determina litisconsorzio necessario in appello se la causa del terzo è coperta da giudicato interno (Cass. civ. Sez. 2 n. 16165 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La chiamata in causa del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta anche in base a un giudizio di mera opportunità processuale. Ne consegue che il terzo chiamato per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione in appello comporta la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. solo se la decisione di estendere il contraddittorio dipenda dall’inscindibilità delle cause. Quando la causa relativa ai diritti del terzo si sia conclusa con pronuncia non impugnata e passata in giudicato, la causa principale diviene scindibile in appello; la notificazione dell’atto di impugnazione nei confronti del terzo, ex art. 332 cod. proc. civ., ha allora valore di semplice litis denuntiatio e la sua omissione non determina l’interruzione del processo, che può essere definito utilmente.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria relativo all’asse del de cuius, comprendente diritti enfiteutici. Nel corso del giudizio di primo grado, il giudice istruttore aveva disposto la chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ. dell’acquirente di quote di diritti enfiteutici, rimasto poi contumace e costituitosi solo in seguito alla proposizione di una domanda di retratto successorio. Il tribunale aveva pronunciato più sentenze, tra cui una non definitiva di rigetto della domanda di divisione relativa al fondo oggetto dei diritti acquisiti dal terzo, per intervenuta transazione.
Avverso tali pronunce proponevano appello principale e incidentale numerose parti. A seguito del decesso di due soggetti, la Corte d’appello dichiarava l’interruzione del processo e, successivamente, l’estinzione per tardività della riassunzione. La Corte territoriale qualificava i chiamati in causa come litisconsorti necessari processuali, con conseguente obbligo di riassunzione del giudizio nei loro confronti entro il termine perentorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, ravvisando l’illegittimità della dichiarata estinzione. È stato evidenziato che la sentenza di primo grado aveva già definitivamente statuito sulle questioni di interesse dei chiamati in causa, rigettando la domanda di retratto e accertando la transazione sui diritti enfiteutici; tale pronuncia, non impugnata, era passata in giudicato, facendo venire meno ogni interesse dei terzi alla partecipazione al giudizio di appello.
La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui la chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ. può essere disposta per mere ragioni di opportunità processuale, senza che il terzo divenga litisconsorte necessario sostanziale. Pertanto, l’estensione del contraddittorio in appello è imposta dall’art. 331 cod. proc. civ. solo in presenza di cause inscindibili. Nella fattispecie, il giudicato interno sulla causa che riguardava i terzi aveva reso la causa principale scindibile, privando di fondamento l’eccezione di estinzione.
Ne deriva che la notificazione dell’atto di appello ai terzi, ormai estranei al giudizio, doveva avvenire ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., con valore di mera litis denuntiatio. Trattandosi di soggetti non litisconsorti, il loro decesso non poteva legittimare la dichiarazione di interruzione del processo, essendo la sentenza d’appello utilmente emessa a prescindere dalla notifica nei loro confronti.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, ritenendo illegittima la dichiarazione di estinzione, e ha rinviato alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà esaminare gli appelli nel merito e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
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Nota della Redazione
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