Mutatio libelli inopponibile in sede di opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 18165 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, con la conseguenza che non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali rispetto a quelle già avanzate in sede di insinuazione al passivo. La diversa qualificazione giuridica del credito, fondata su un differente presupposto normativo rispetto a quello allegato nell’istanza di ammissione, integra una mutatio libelli inammissibile. È altresì inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, limitandosi a sollecitare un nuovo esame del merito.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza di ammissione al passivo del fallimento di una farmacia per un credito di oltre € 225.000,00, derivante da forniture eseguite alla predetta società ed a farmacie successivamente acquistate dalla debitrice, che si assumeva responsabile ai sensi dell’art. 2560 c.c.
Il Giudice delegato respingeva l’istanza ritenendo il credito non dimostrato. Il Tribunale di Torre Annunziata, adito in opposizione, rigettava il reclamo affermando la mutatio libelli, poiché la creditrice aveva invocato l’applicazione dell’art. 2560 c.c. nell’istanza di insinuazione mentre in sede di opposizione aveva fondato la domanda sull’art. 2558 c.c., norma che presuppone il subentro del cessionario nei contratti in corso. Il giudice dell’opposizione rilevava inoltre la mancanza di documentazione con data certa e idonea a fornire la prova dei presupposti fattuali della nuova qualificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la società deduceva la violazione degli artt. 101, 98 e 99 l.fall., richiamando il principio secondo cui il giudizio di opposizione allo stato passivo, avendo natura impugnatoria, è retto dal principio dell’immutabilità della domanda. Tale principio comporta il divieto di introdurre domande nuove o modificazioni sostanziali rispetto a quelle avanzate in sede di insinuazione, come già affermato da Cass. Sez. 1, n. 9730 del 25.3.2022, che a sua volta richiama precedenti conformi.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva modificato la domanda, deducendo in sede di opposizione una diversa qualificazione giuridica, basata sull’art. 2558 c.c., dopo aver fondato la richiesta di ammissione sull’art. 2560 c.c., norma che la stessa parte sosteneva non applicabile. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato la diversità dei presupposti delle domande, rilevando che la nuova qualificazione richiedeva la dimostrazione del subentro in contratti in corso, prova non fornita dalla creditrice.
Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 2697 e 1510 c.c., è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non si confrontava con la pronuncia impugnata, che aveva censurato la documentazione prodotta per la sua natura unilaterale e l’assenza di data certa, rendendo inapplicabile l’art. 2710 c.c. La ricorrente ometteva altresì di contestare il funzionamento della trasmissione degli ordini e la loro genericità, limitandosi a sollecitare un nuovo esame del merito. Sul punto la Corte richiama il principio per cui il motivo di impugnazione deve tradursi in una critica della decisione impugnata, la cui mancata considerazione comporta la nullità del motivo per inidoneità, sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.
Il terzo motivo, relativo alla liberazione del venditore per effetto della consegna al vettore, è stato dichiarato in parte assorbito e in parte inammissibile, per la medesima ricerca di una nuova valutazione di merito. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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