IVA di gruppo: la compensazione infragruppo senza garanzia legittima il recupero (Cass. civ. Sez. 5 n. 21108 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie compensativa dell’IVA infragruppo, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 73, ultimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, d.m. 13 dicembre 1979 — norma che opera un rinvio recettizio all’art. 38-bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 — si perfeziona solo in seguito alla prestazione delle garanzie indicate. In mancanza, l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all’ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale; l’inadempimento di tale obbligo integra la violazione sanzionata dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997. Il ravvedimento operoso, inoltre, incide solo sull’ammontare della sanzione e non su quello dell’imposta dovuta: in caso di omesso versamento, richiede la regolarizzazione integrale della condotta violativa mediante il pagamento dell’intero importo omesso.
Il Fatto
Nell’anno d’imposta 2011 la società, capogruppo, presentava dichiarazione IVA infragruppo, compensando il proprio debito IVA con le eccedenze detraibili delle società controllate. Non essendo stata prestata la garanzia bancaria o assicurativa richiesta dalla legge, l’amministrazione finanziaria notificava un atto di recupero del credito IVA, applicando la sanzione di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. Il ricorso della società era accolto in primo grado ma la Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza, confermava la legittimità della pretesa erariale, ritenendo non perfezionata la fattispecie compensativa per mancato adempimento dell’obbligo di garanzia. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la società deduceva la natura meramente formale dell’irregolarità e l’illegittimità del recupero, richiamando la procedura di infrazione europea e la successiva modifica normativa. Il motivo è stato ritenuto infondato. Il meccanismo delineato dall’art. 6, comma 3, d.m. 13/12/1979 prevede, per la compensazione delle eccedenze, un’alternativa: prestare la garanzia secondo le modalità dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 oppure versare l’importo corrispondente. La mancata prestazione della garanzia al momento della dichiarazione integra l’inadempimento, essendo irrilevante che l’atto di recupero sia stato notificato dopo la decorrenza del termine triennale di durata della garanzia e dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2014. Tale normativa sopravvenuta, pure ispirata dalla procedura di infrazione, non ha effetto retroattivo ed esclude ogni affidamento sulla possibilità di compensare senza garanzia né versamento.
La Corte ha confermato l’orientamento secondo cui la fattispecie compensativa si realizza soltanto in seguito alla prestazione delle garanzie, richiamando le pronunce Cass. n. 25349 del 2020 e Cass. n. 15363 del 2020. Ha quindi rigettato anche il secondo motivo, relativo alla sanzione. Nel sistema vigente ratione temporis erano possibili tre modalità: prestazione della garanzia, versamento dell’importo, oppure compensazione senza garanzia per i contribuenti virtuosi in possesso dei requisiti di cui all’art. 38-bis, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972. In assenza di garanzia e di cause di esenzione, la compensazione attualizzava un obbligo di versamento il cui inadempimento integrava la condotta sanzionata dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, denunciavano l’omesso esame del versamento parziale effettuato a titolo di sanzione prima dell’accertamento e la violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte ha chiarito che il ravvedimento operoso non è perfezionato dal solo versamento ridotto della sanzione: ove la sanzione consegua a un omesso versamento, è necessaria anche la regolarizzazione della condotta, ossia il pagamento dell’intero importo dovuto. L’istituto, richiamando l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, incide sull’ammontare della sanzione ma non sull’imposta, corrispondente all’ammontare delle eccedenze portate in compensazione senza garanzia. La Corte, richiamato il principio di cui a Cass. n. 17416 del 2023, ha escluso ogni vizio di motivazione o di omessa pronuncia, rigettando integralmente il ricorso con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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