Inammissibile il ricorso per cassazione del personale docente sul riconoscimento del pre-ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22892 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla ricostruzione della carriera del personale docente, confondendo l’omesso esame di un fatto decisivo con la mancata o errata valutazione delle risultanze processuali. La contestazione sugli elementi costitutivi della domanda, quali i profili discriminatori tra trattamenti, integra una mera difesa e non una eccezione in senso lato, ed è pertanto proponibile anche in appello, non essendo soggetta al divieto dell’art. 345, comma 2, c.p.c. La statuizione del primo giudice sulla comparabilità dei periodi lavorativi, non caratterizzata dalla sequenza “fatto-effetto-norma”, non acquisisce autonoma efficacia decisoria e non è suscettibile di passare in giudicato.
Il Fatto
Alcune docenti avevano adito il Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento del servizio prestato in pre-ruolo con contratti a tempo determinato, chiedendo la corretta ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive. Il giudice di primo grado aveva accolto le domande.
La Corte d’Appello di Roma aveva invece riformato la pronuncia, rigettando le domande: per alcune docenti aveva escluso la sussistenza di una discriminazione, per altre aveva rilevato un difetto di prova. Le docenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, relativo al preteso giudicato sulla statuizione del Tribunale in ordine alla comparabilità dei periodi lavorativi, la Corte ha evidenziato che il passaggio motivazionale richiamato non era caratterizzato dalla sequenza “fatto-effetto-norma” tale da costituire una statuizione minima della sentenza suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria, richiamando i precedenti di cui alle pronunce Cass. n. 30728/2022 e Cass. n. 32563/2024. Il motivo è stato pertanto ritenuto eccentrico rispetto al decisum della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito la distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese. La contestazione dell’Amministrazione circa l’assenza di allegazioni specifiche sullo sviluppo dei singoli rapporti non integrava una eccezione processuale, ma una mera difesa, in quanto volta a negare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda. Tale difesa è proponibile anche in appello, non essendo soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c., secondo l’orientamento costante richiamato (Cass. n. 14515/2019; Cass. n. 8525/2020).
I motivi dal terzo al settimo, esaminati congiuntamente per la loro interferenza, censuravano l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dai decreti di ricostruzione delle carriere. La Corte ha ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, Cass. n. 27415/2018 e Cass. n. 17005/2024. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva proceduto alla verifica delle singole posizioni sulla base della documentazione prodotta, con motivazione adeguata.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con nulla per le spese stante la mancata attività difensiva del Ministero intimato.
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Nota della Redazione
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