Visto di conformità infedele: l’iscrizione a ruolo spetta alla Direzione regionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 22749 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997 nel testo vigente ratione temporis, dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 D.M. n. 164/1999 ha una funzione anche punitiva. Di conseguenza, ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo nei confronti di tali soggetti di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi appartiene alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di essa.
Il Fatto
Un contribuente, quale Responsabile dell’Assistenza Fiscale (R.A.F.) di un centro di assistenza fiscale, rilasciava il visto di conformità sui dati del Mod. 730/2015 di un cliente. A seguito di un controllo formale, l’Agenzia delle entrate contestava la detraibilità di alcune spese e, successivamente, la Direzione provinciale di Roma notificava al R.A.F. una cartella di pagamento per il recupero di IRPEF, sanzioni e interessi, invocando l’art. 39 d.lgs. n. 241/1997.
Il ricorso del contribuente veniva accolto in primo grado, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia, confermando la legittimità della cartella. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il quarto motivo, relativo alla dedotta violazione del giudicato, ritenendolo infondato. I giudicati richiamati dal ricorrente, pur coinvolgendo lo stesso R.A.F., attenevano a rapporti giuridici di diversi contribuenti e l’annullamento era avvenuto per un vizio formale, con la conseguenza che l’identità della questione interpretativa non è sufficiente per invocare l’efficacia esterna del giudicato tributario. Infondato è anche il secondo motivo, concernente il lamentato vizio di motivazione.
Il primo motivo è invece accolto. La Corte chiarisce che l’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 attribuisce alla Direzione regionale la competenza a contestare le violazioni e irrogare le sanzioni, nonché a procedere all’iscrizione a ruolo. La modifica apportata dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 175/2014, che ha esteso la responsabilità del R.A.F. al pagamento di una somma pari all’imposta, non ha fatto venire meno tale speciale competenza.
La Corte dà continuità al principio, già affermato da Cass. 11660/2024 e ribadito da numerose pronunce successive, secondo cui la funzione della responsabilità in questione ha natura anche punitiva e la competenza della Direzione regionale non è derogabile. La sentenza impugnata viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario e la declaratoria di nullità della cartella di pagamento per l’incompetenza dell’Ufficio che ha provveduto alla contestazione. Il terzo motivo è assorbito.
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Nota della Redazione
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