Sanzioni e interessi per tributi scaduti prima dell’amministrazione straordinaria: ammissibilità al passivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 23169 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per effetto del rinvio operato dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270/1999, l’accertamento del passivo è modellato sulla disciplina del fallimento. Ove il termine di pagamento del tributo sia decorso alla data del decreto di ammissione alla procedura, le sanzioni per l’omesso versamento sono dovute e vanno ammesse al passivo, senza che rilevino l’elemento soggettivo della violazione o la par condicio creditorum. Diversamente, se il termine non è ancora scaduto, la sanzione non è configurabile per difetto di colpevole inadempienza ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997. Gli interessi per il ritardo nell’adempimento di un’obbligazione tributaria sorta anteriormente all’apertura della procedura vanno anch’essi posti a carico della procedura e quantificati dal giudice delegato in sede di insinuazione al passivo. La cartella di pagamento notificata dopo l’apertura della procedura non è atto dell’esecuzione forzata e la sua omissione non determina decadenza dal potere di riscossione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate eseguiva il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi presentate per il 2015 da una società in amministrazione straordinaria, iscrivendo a ruolo gli importi per IRES e ritenute dichiarati ma non versati, con interessi e sanzioni. L’agente della riscossione notificava la relativa cartella di pagamento alla società, che la impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, affermando l’illegittimità della pretesa sugli accessori. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riformando la decisione, dichiarava invece l’inefficacia della richiesta di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione nei confronti della procedura, avvenuta in epoca successiva all’ammissione alla amministrazione straordinaria. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, sebbene i ricorrenti avessero denunciato la violazione degli artt. 168 e 169 della legge fallimentare, norme dettate per il concordato preventivo e non applicabili alla fattispecie. La Corte ha chiarito che l’erroneo riferimento normativo non determina l’inammissibilità del ricorso, potendo il vizio essere inquadrato nelle disposizioni pertinenti, ossia gli artt. 51, 52 e 55 della legge fallimentare (ora artt. 150, 151 e 154 d.lgs. n. 14/2019), individuabili sulla base delle censure formulate.
Quanto al merito, la S.C. ha rammentato che l’accertamento del passivo nell’amministrazione straordinaria segue le regole del fallimento per il rinvio di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270/1999. In base alla giurisprudenza di legittimità, laddove il termine di pagamento del tributo sia già decorso alla data di ammissione alla procedura, il commissario straordinario non può opporre le regole del concorso e le sanzioni sono dovute, da ammettersi al passivo con il solo limite del pagamento in moneta concorsuale. Il presupposto della sanzione risiede, infatti, nella violazione commessa quando l’imprenditore era ancora in bonis, il che esclude ogni rilievo dell’elemento soggettivo e dell’impossibilità di pagare per la procedura.
La situazione è differente se il termine di pagamento non è decorso alla data dell’apertura: in tal caso non può configurarsi alcuna colpevole inadempienza, poiché il pagamento avrebbe potuto essere ancora tempestivamente effettuato. La Corte ha quindi concluso che era dirimente accertare se, alla data del decreto ministeriale di ammissione alla procedura, la società fosse già inadempiente all’obbligo di versamento; accertamento che il giudice d’appello aveva omesso. Per gli interessi, la S.C. ha precisato che anch’essi gravano sulla procedura e vanno quantificati dal giudice delegato in sede di insinuazione.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati, con rimessione al giudice del rinvio anche della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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