Procura generale anteriore alla sentenza impugnata e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 23345 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la procura al difensore deve avere carattere speciale, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare. È pertanto inammissibile il ricorso proposto in forza di una procura di carattere generale, conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata e priva di riferimenti alla stessa e all’impugnazione da proporsi. Il difetto di procura non può essere sanato mediante la sanatoria postuma prevista dall’art. 182 cod. proc. civ., la cui applicazione è circoscritta al giudizio di merito, né mediante il rilascio di una procura speciale successiva alla notifica del ricorso, atteso che la disciplina degli artt. 365, 366, n. 5, e 369, n. 3, cod. proc. civ. presidia in modo esaustivo l’attribuzione e l’anteriorità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte di legittimità.
Il Fatto
La società, casa d’aste, aveva ricevuto dal cliente il mandato di vendere alcuni beni mobili. Il cliente convenne in giudizio la società dinanzi al Giudice di pace, chiedendo la condanna al pagamento dell’importo ricavato dalla vendita di due lotti, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale per l’attribuzione di un presunto incasso duplicato. Il Giudice di pace accolse solo la domanda di pagamento; la sentenza fu confermata dal Tribunale in sede di appello. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, riconducibile all’opera di un procuratore non munito di valida procura speciale. Il difensore della società aveva agito in forza di poteri rappresentativi derivanti da una procura generale notarile rilasciata in data antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello, priva dei caratteri di specialità richiesti dall’art. 365 cod. proc. civ..
La Corte ha ribadito che la procura per il ricorso in cassazione è invalida se rilasciata in data anteriore alla sentenza impugnata, richiamando il principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite n. 10266 del 2018. Ha inoltre escluso che il difetto di procura possa essere sanato dalla procura speciale rilasciata in calce all’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ., con la quale la società aveva manifestato la volontà di ratificare gli atti compiuti. La sanatoria postuma di cui all’art. 182 cod. proc. civ. non opera nel giudizio di legittimità, in difetto di una previsione analoga all’art. 359 cod. proc. civ. e in presenza di una disciplina peculiare che presidia l’attribuzione e l’anteriorità del potere di rappresentanza.
Quanto ai precedenti invocati dalla ricorrente, la Corte ne ha escluso la pertinenza, trattandosi di pronunce relative all’interpretazione di una procura speciale successiva al ricorso, mentre nella specie il difensore aveva utilizzato una procura non speciale e anteriore. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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