Domanda di recesso implicita e condanna al doppio della caparra (Cass. civ. Sez. 2 n. 23375 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di recesso ex art. 1385, secondo comma, cod. civ. può ritenersi implicitamente avanzata quando la parte non inadempiente, ancorché non abbia formalmente dichiarato di recedere, abbia chiesto la condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra versata, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria dell’inadempimento dedotto. La richiesta del doppio della caparra, congiunta e funzionale alla domanda caducatoria, connota la domanda nel senso della sua implicita accessorietà all’esercizio del diritto potestativo di recesso. Il giudice, nell’esercizio dei poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda, deve convertirla formalmente in azione di recesso. La domanda di risoluzione non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente abbia chiesto la declaratoria della legittimità del recesso con contestuale incameramento della caparra.
Il Fatto
La ricorrente convenne in giudizio la società promittente venditrice, chiedendo in via principale il trasferimento della proprietà dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in via subordinata la condanna alla restituzione del doppio della caparra versata e, in via ulteriormente gradata, la condanna al risarcimento del danno. Nel giudizio intervenne un terzo, che propose nei confronti della medesima società una domanda avente ad oggetto lo stesso immobile e spiegò autonoma domanda nei confronti dell’attrice per la declaratoria di inefficacia della trascrizione della citazione.
Il Tribunale rigettò la domanda principale e dichiarò risolto il contratto preliminare per inadempimento della promittente venditrice. La sentenza fu riformata in appello, ma questa Corte, con ordinanza del 2019, cassò la decisione e rinviò alla Corte d’appello di Roma, la quale rigettò l’appello e compensò le spese con il terzo intervenuto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata in via subordinata, di condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria. L’omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta integra il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., sindacabile in cassazione anche mediante l’esame diretto degli atti del giudizio di merito.
Quanto alla qualificazione della domanda, la Corte ha richiamato il principio per cui la richiesta di ritenzione della caparra o di condanna al pagamento del suo doppio è legittimamente proponibile a prescindere dal nomen iuris utilizzato. Se l’azione è stata introdotta come domanda di risoluzione contrattuale, il giudice deve convertirla formalmente in azione di recesso, esercitando i poteri officiosi di interpretazione della domanda. L’azione di recesso costituisce una forma di risoluzione ex lege, che presuppone l’inadempimento della controparte e produce la caducazione degli effetti del contratto.
La Corte ha precisato che la domanda di risoluzione non è nuova rispetto a quella di recesso, essendo quest’ultima un’ipotesi di risoluzione stragiudiziale. Diversamente, va qualificata come domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla disciplina generale, l’ipotesi in cui la parte chieda, oltre alla risoluzione, il pagamento del doppio della caparra e il ristoro degli ulteriori danni. In tal caso la caparra perde la funzione di limitazione forfettaria della pretesa risarcitoria.
Con il secondo motivo è stata censurata la compensazione delle spese disposta dal giudice di rinvio nei rapporti tra la ricorrente e il terzo intervenuto, totalmente soccombente sulla domanda di inefficacia della trascrizione. Poiché il giudizio era stato introdotto nel 2011, trova applicazione l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo risultante dalla legge n. 69/2009, che consente la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione. La statuizione impugnata, fondata sulla mera ininfluenza della pronuncia, non ha esplicitato tali ragioni, integrando una violazione del criterio legale di riparto delle spese.
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Nota della Redazione
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