La contiguità al sodalizio mafioso integra colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 61 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. non si identifica con la colpa penale, rilevando solo la sua componente oggettiva, ed è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante, secondo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo penale. Integra la condizione ostativa la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una contiguità al sodalizio, mantenendo frequentazioni ambigue con gli appartenenti all’associazione, anche se tali condotte non integrino gli estremi del reato associativo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di equa riparazione per la custodia cautelare patita in relazione all’accusa di partecipazione a un’associazione di stampo mafioso, dalla quale era stato assolto con sentenza irrevocabile. Il giudice della riparazione aveva rigettato l’istanza, ritenendo sussistente la colpa grave ostativa in ragione della sua contiguità al sodalizio criminale e delle consapevoli frequentazioni ambigue con i soggetti di vertice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la tesi difensiva che pretendeva di far coincidere la contiguità ostativa con una condotta integrante il reato di partecipazione associativa ovvero con attività illecite a esso riconducibili. Tale impostazione opera una indebita commistione tra profili penalistici e profili riparatori. Come già affermato dalle Sez. U, n. 34559 del 2002, il giudice della riparazione deve accertare non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.
La Corte ha ribadito che la colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. non necessita di estrinsecarsi in condotte integranti reato, essendo sufficiente una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valutata secondo un giudizio di prevedibilità ex ante parametrato alla comune esperienza. Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito aveva valorizzato la consapevole contiguità al sodalizio, sinergica all’intervento dell’autorità, estrinsecatasi in consapevoli frequentazioni ambigue con gli appartenenti all’associazione, in particolare con i soggetti di vertice.
La Corte ha evidenziato come consolidato principio di diritto che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi della contiguità al sodalizio criminale, mantenendo frequentazioni ambigue tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite.
La valutazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto rilevante la stretta vicinanza dell’istante al clan e la consapevolezza del ruolo verticistico svolto dal suocero, è stata ritenuta esente da vizi di manifesta illogicità. Quanto alla rilevanza delle frequentazioni con soggetti legati da rapporti di parentela, è stato richiamato il principio per cui non ne ricorre l’assoluta necessità, come affermato da Sez. 4, n. 29550 del 2019.
Il mancato confronto del ricorrente con la motivazione del provvedimento impugnato e con la nozione oggettiva di colpa ex art. 314 cod. proc. pen. ha determinato l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, oltre al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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