La fuga e le modalità del fatto giustificano la custodia cautelare (Cass. pen. Sez. 3 n. 290 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando si risolve in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Le specifiche modalità e circostanze del fatto, e non la sola gravità del titolo di reato in astratto, possono fondare il giudizio di pericolosità dell’indagato. Il giudice del riesame, investito della questione relativa alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nell’ordinanza genetica, ha il potere di confermare la misura anche per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. Il pericolo di fuga è concreto quando l’indagato si sia dato alla fuga alla vista degli operatori di polizia, essendo irrilevante che tale esigenza non sia stata ravvisata dal giudice che ha applicato la misura.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di un indagato, gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 2, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, per aver concorso alla movimentazione di un ingente quantitativo di cocaina.
L’indagato era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria in uno stretto corridoio tra due container, uno dei quali conteneva la sostanza stupefacente; alla vista degli operatori si era dato alla fuga, venendo bloccato dopo un breve inseguimento. Avverso l’ordinanza di conferma, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi, alle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e di fuga e al principio di proporzionalità della misura applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e manifestamente infondate. Quanto al primo motivo, relativo ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, in materia cautelare, il controllo di legittimità è limitato alla verifica di una manifesta illogicità della motivazione e non può risolversi in una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti, dovendo rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva escluso con motivazione logica la presenza casuale dell’indagato, valorizzando gli accertamenti della polizia giudiziaria, la fuga alla vista dei militari e il rinvenimento di strumenti inequivocabilmente destinati alle operazioni di “tramacco” della sostanza stupefacente, realizzate attraverso il c.d. “sistema ponte”.
Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha affermato che le specifiche modalità e circostanze del fatto sono idonee a evidenziare la carica criminale dell’indagato e la sua propensione alla commissione di altri delitti. Il Tribunale aveva correttamente desunto la contiguità dell’indagato ad organizzazioni criminali internazionali dall’ingente quantitativo di cocaina affidatogli per il trasferimento e dalla professionalità della condotta, nonché dall’irrilevanza della preclusione all’accesso al porto, potendo l’indagato fornire comunque il proprio contributo di conoscenza logistica.
In relazione al pericolo di fuga, la Corte ha precisato che il giudice del riesame ha il potere di confermare la misura cautelare anche per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione, senza incorrere in alcun vizio di extrapetizione. La concreta fuga dell’indagato alla vista dei militari rendeva evidente l’attualità del pericolo ex art. 274, lett. b), cod. proc. pen., essendo irrilevante che tale esigenza non fosse stata ravvisata dal giudice che aveva applicato la misura.
Infine, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere, unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari, non potendo gli arresti domiciliari, anche con i dispositivi di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., impedire all’indagato di fornire il proprio contributo alle associazioni criminali.
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Nota della Redazione
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