Concordato in appello ex art. 599 bis e giudicato sui motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. 2 n. 839 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non è soggetta ai limiti di impugnazione previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma speciale dettata per il solo patteggiamento e non estendibile analogicamente. I confini del ricorso per cassazione avverso tale sentenza sono delimitati dal giudicato formatosi sui capi o punti oggetto dei motivi di appello rinunciati, restando altrimenti proponibile l’impugnazione nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen.. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce l’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. quando la questione non sia stata devoluta al giudice d’appello con specifico motivo non oggetto di rinuncia.
Il Fatto
Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugnava la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Torino che aveva applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.. Con un unico motivo di ricorso deduceva il vizio di omessa motivazione sulla mancanza di cause di immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione Penale, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, prendendo le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 2022 (Fazio). Tale pronuncia ha superato il precedente orientamento che estendeva al concordato in appello i limiti di impugnazione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., previsti per la sentenza di patteggiamento.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la norma citata è una disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti in virtù del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione. Il concordato in appello, a differenza del patteggiamento, non costituisce un rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi.
Ne consegue che i limiti all’impugnabilità con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, ma dall’ordinario effetto preclusivo conseguente alla rinuncia ai motivi di appello. Sul punto oggetto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio. L’unico riferimento normativo specifico, l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, limitandosi a consentire la declaratoria de plano.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da lui stesso concordato. La Corte ha altresì rilevato che, con l’atto di gravame, non erano state prospettate questioni relative alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. che non fossero oggetto della rinuncia.
La Corte ha quindi ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite Fazio e richiamato anche da Sez. 4, n. 52803 del 2018 (Bouachra) e Sez. 5, n. 15505 del 2018 (Bresciani), secondo cui il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento, dovendo rapportare l’obbligo motivazionale all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione. L’interruzione della catena devolutiva sulla questione ha determinato l’ulteriore causa di inammissibilità, con conseguente declaratoria e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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