Guida in stato di ebbrezza avviso al difensore e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 25884 del 10.07.2026)
reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis cod. strada; tasso alcolemico 2,79 g/l.
Nessun dato ulteriore.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
La nullità derivante dall’omesso avvertimento al conducente, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., è deducibile, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado; grava sul ricorrente l’onere di dimostrare la tempestività dell’eccezione. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello, per assimilazione alle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ma la relativa doglianza in Cassazione deve essere specificamente argomentata. Il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria non esige l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., potendo bastare la valorizzazione del solo parametro ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, cod. strada. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 26 settembre 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Ancona del 29 marzo 2024. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., per non essere stato avvertito, all’esito del sinistro stradale, della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’esame alcoolimetrico. Il secondo censura l’omessa motivazione sulla particolare tenuità del fatto. Il terzo contesta l’aggravante del comma 2-bis. Il quarto lamenta il diniego della sostituzione della pena detentiva con la pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal primo motivo. I giudici di merito hanno riscontrato in fatto che il conducente, a seguito del sinistro, era stato trasportato in ospedale in condizioni di salute tali da non consentirgli di rispondere consapevolmente. Su questa base la Suprema Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5396 del 29.01.2015, secondo cui la nullità per mancato avvertimento è deducibile, in forza del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Il Collegio sottolinea che grava sul ricorrente l’onere di dimostrare la tempestività dell’eccezione, onere nella specie non assolto; sul punto richiama Sez. IV n. 6812 del 2025, Sez. IV n. 7604 del 2022 e Sez. IV n. 21859 del 2022. Il motivo non supera dunque il vaglio di ammissibilità.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte riconosce che la causa di non punibilità può essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello, per assimilazione alle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Il principio è affermato da Sez. VI n. 5922 del 2023 e da Sez. VI n. 2175 del 2020, proprio in un’ipotesi di richiesta avanzata per la prima volta in fase di conclusioni orali. Tuttavia la doglianza deve essere adeguatamente argomentata, con specifica indicazione delle ragioni legittimanti l’applicazione: il ricorso è sul punto generico, a fronte del riferimento all’entità del tasso alcolemico e alle conseguenze in termini di pericolo per la circolazione.
Il terzo motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione: nell’atto di appello erano impugnati solo i punti dell’affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio. Quanto alla sostituzione della pena, la Corte ribadisce che il giudizio prognostico non può prescindere dagli indici dell’art. 133 cod. pen., e che il diniego non implica l’esame di tutti i parametri, potendo essere giustificato dalla sola valorizzazione di quello ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. V n. 4530 del 2026). La motivazione, congrua e non contraddittoria, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. VII n. 2898 del 2025). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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