Esclusione della particolare tenuità per il peculato e incompatibilità con attenuante (Cass. pen. Sez. 7 n. 9587 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata quando si procede per i delitti di cui all’art. 314, primo comma, cod. pen., in quanto l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità. Il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. non è incompatibile con l’esclusione della predetta causa di non punibilità, atteso che la circostanza attenuante si fonda sulla modesta rilevanza del fatto, mentre la causa di non punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima offensività, basato su una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in secondo grado per i reati di peculato e falso, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli. Con i motivi di impugnazione, la difesa deduceva vizi di legittimità in ordine all’affermazione di responsabilità e al travisamento della prova, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando la memoria depositata nell’interesse del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso concernenti la responsabilità e il travisamento della prova si rivelavano inammissibili, in quanto riproponevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni logiche e corrette, senza prospettare alcun vizio di legittimità.
In relazione alle doglianze sul diniego delle attenuanti generiche e sull’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha osservato che il ricorso era reiterativo di censure già affrontate dalla Corte di appello. Ha, inoltre, evidenziato che la norma sulla particolare tenuità del fatto stabilisce espressamente l’inapplicabilità quando si procede per i delitti di cui all’art. 314, primo comma, cod. pen.
La Corte ha quindi richiamato il proprio precedente (Sez. 6, n. 46255 del 2016) per chiarire il rapporto tra l’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. e l’esclusione della causa di non punibilità, affermando che l’attenuante si fonda sulla modesta rilevanza del fatto, mentre la causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva e congiunta degli indici di offensività, che può portare a esiti opposti rispetto al semplice rilievo del danno.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente riconosciuto l’attenuante per l’entità del danno, ma aveva escluso la particolare tenuità in ragione della gravità della vicenda, considerata la qualifica soggettiva dell’agente e la violazione del dovere di fedeltà verso l’autorità giudiziaria fallimentare. La Corte ha ritenuto tale valutazione non contraddittoria e ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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