L’articolo 625-bis c.p.p. è esperibile solo dal condannato (Cass. pen. Sez. 3 n. 988 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è strumento processuale esperibile, avverso i provvedimenti giurisdizionali della Corte di cassazione, dal procuratore generale e dal condannato. Tale legittimazione, nel suo inequivoco significato, esclude che dello strumento possa avvalersi l’imputato assolto avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso presentato avverso l’ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. L’eventuale assenza di una sentenza irrevocabile di condanna preclude la qualità di condannato, rendendo il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
Il Fatto
L’istante, assolto nel giudizio di merito, aveva chiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione subita, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ma la Corte di appello ne aveva negato il diritto ritenendo che l’imputato avesse contribuito a determinare l’adozione della misura cautelare con un comportamento gravemente colposo. La Corte distrettuale aveva valorizzato alcune conversazioni telefoniche riguardanti una “circolazione anomala” di assegni, ritenuta mezzo di finanziamento del sodalizio criminoso contestato.
Il ricorso per cassazione avverso tale ordinanza era stato rigettato dalla Quarta Sezione. Tale decisione era stata motivata sul presupposto che le conversazioni telefoniche fossero già state considerate dal giudice per le indagini preliminari come elementi indiziari per applicare la misura.
Avverso la sentenza della Quarta Sezione, l’imputato assolto proponeva ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., denunciando un errore di fatto consistito nell’aver affermato che il provvedimento cautelare aveva indicato le conversazioni come valevoli a fondare il giudizio di gravità indiziaria, laddove dalla lettura dell’ordinanza originaria tali conversazioni non risultavano indicate come indizi fondanti la misura.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando un difetto di legittimazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. La norma, nel suo dato letterale, attribuisce la facoltà di ricorrere al procuratore generale e al condannato, sintagma che esclude l’imputato assolto. Tale conclusione è stata supportata da un costante indirizzo di legittimità, richiamato nella pronuncia, che ha sempre escluso l’ammissibilità del rimedio in capo a soggetti diversi dal condannato.
La Corte ha poi valutato i due precedenti che apparentemente si discostavano da tale principio. La prima decisione richiamata riguardava una richiesta di indennizzo proposta da un soggetto che aveva riportato condanna in forza di sentenza formalmente irrevocabile, poi venuta meno per effetto del giudizio di revisione. La seconda, pur avendo rigettato nel merito il ricorso proposto da un soggetto non condannato, non aveva affrontato il tema dell’ammissibilità, non costituendo pertanto precedente significativo.
Nella fattispecie concreta, il ricorrente aveva subito un periodo di carcerazione, in relazione al quale avanzava richiesta di equa riparazione ex art. 314, primo comma, cod. proc. pen., senza che fosse mai intervenuta una sentenza irrevocabile che gli avesse attribuito la posizione di condannato. Tale circostanza, secondo la Corte, rendeva il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
Dalla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., esercitando la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare la sanzione oltre il massimo edittale.
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Nota della Redazione
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