Competenza per elettorato passivo al foro del domicilio dello Stato (Cass. civ. Sez. 1 n. 24362 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento del diritto di elettorato passivo, proposta da un cittadino che intenda candidarsi alle elezioni politiche anche mediante sottoscrizione digitale della dichiarazione di accettazione e delle liste, non radica la competenza nel luogo di residenza del ricorrente, poiché tale diritto può esercitarsi in ogni circoscrizione del territorio nazionale. In assenza di un’obbligazione in senso proprio riferibile a un organo elettorale o a un comportamento dello Stato legislatore, l’accertamento del diritto a candidarsi segue la regola generale di cui all’art. 19 c.p.c. in combinato disposto con il primo periodo dell’art. 25 c.p.c. e con l’art. 6 r.d. n. 1611/1933, con conseguente competenza del giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie.
Il Fatto
Nell’ambito di un giudizio riassunto davanti al Tribunale di Milano, alcuni cittadini, elettori iscritti nelle liste di Comuni del circondario comasco, agivano per l’accertamento del loro diritto a partecipare alle consultazioni elettorali, alla presentazione delle liste e all’accettazione delle candidature di cui all’art. 18-bis d.P.R. n. 361/1957 anche mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata. In subordine, chiedevano la sollevazione della questione di legittimità costituzionale della normativa che non prevede la sottoscrizione digitale per le elezioni politiche, diversamente da quanto stabilito per le procedure referendarie.
Dopo che il Tribunale di Como aveva dichiarato la propria incompetenza ex art. 25 c.p.c. in favore di Milano, accolto il foro erariale, il Tribunale di Milano, ritenendosi a sua volta incompetente in favore del Tribunale di Roma in quanto i ricorrenti agivano contro un comportamento dello Stato legislatore, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio, ricorrendo l’ipotesi del conflitto tra giudici che si dichiarano entrambi incompetenti per territorio inderogabile, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., a seguito di un’ordinanza di incompetenza del primo giudice non seguita da tempestiva riassunzione.
Nel merito, gli ermellini hanno escluso l’applicabilità del precedente di cui all’ordinanza n. 3395/2018, invocato dai ricorrenti e dal Procuratore Generale, che radica la competenza nel luogo di esercizio del diritto di voto. Tale criterio, hanno chiarito, attiene al diritto di elettorato attivo, che si esercita necessariamente nel comune di iscrizione nelle liste elettorali. Il diritto di elettorato passivo presenta invece caratteristiche diverse: per candidarsi alle elezioni politiche è sufficiente essere iscritti nelle liste di uno qualsiasi dei Comuni della Repubblica, potendo la candidatura essere presentata anche fuori dalla circoscrizione di residenza. Non è pertanto individuabile un criterio obiettivo, predeterminato e univoco che radichi l’esercizio di tale diritto in un luogo specifico.
La Corte ha inoltre escluso la configurabilità di un’obbligazione in senso proprio in capo all’Ufficio elettorale o allo Stato legislatore, sulla quale fondare la competenza ai sensi del secondo periodo dell’art. 25 c.p.c. Gli organi elettorali competenti a ricevere le candidature sono temporanei e non ancora istituti al momento della domanda, e la pretesa dei ricorrenti, volta a rimuovere una limitazione della disciplina vigente, non mira a far valere un inadempimento contrattuale o un danno da attività legislativa.
Il richiamo al comportamento del legislatore, valorizzato dal Tribunale di Milano per radicare la competenza a Roma, è stato ritenuto inconferente, atteso che la domanda non è risarcitoria ma di accertamento di un diritto costituzionalmente garantito, da esercitarsi pro futuro in ogni parte del territorio nazionale. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, quale giudice del luogo ove ha sede l’Avvocatura dello Stato, in applicazione del combinato disposto degli artt. 19 e 25 c.p.c. e dell’art. 6 r.d. n. 1611/1933. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio in una procedura speciale a carattere incidentale.
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Nota della Redazione
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