La volontà punitiva nella denuncia integrativa vale come querela (Cass. pen. Sez. 5 n. 2266 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La querela, quale condizione di procedibilità per i reati a querela di parte, non richiede formule sacramentali o l’utilizzo del termine specifico, essendo sufficiente una manifestazione di volontà, espressa o per facta concludentia, inequivoca, di ottenere la punizione dell’autore del reato. L’atto presentato come denuncia può essere integrato da una successiva dichiarazione, resa anche nella stessa giornata, con la quale la persona offesa esprima chiaramente la propria volontà punitiva. Tale atto di integrazione, che non costituisce una nuova e diversa manifestazione di volontà ma il completamento di quella originaria, è idoneo a rendere procedibile l’azione penale. Ne consegue che la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, fondata esclusivamente sul tenore letterale dell’atto iniziale qualificato come denuncia, è erronea quando dagli atti del fascicolo emerga una successiva e chiara istanza di punizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Bari, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di due imputati, accusati del reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen., per difetto della querela. Il giudice di secondo grado aveva riqualificato come mera denuncia l’atto presentato dalla persona offesa, ritenendolo privo di una concreta manifestazione di istanza punitiva.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bari, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della querela e delle formalità di rituale istanza punitiva. Secondo l’ufficio requirente, dagli atti emergeva un ulteriore verbale di integrazione della denuncia, redatto poche ore dopo, dal quale si palesava in maniera chiara la volontà di perseguire gli autori del reato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso del pubblico ministero fondato. I giudici di legittimità hanno preliminarmente evidenziato la possibilità di consultare direttamente gli atti del fascicolo processuale, trattandosi di una questione di natura processuale (cfr. Sez. U n. 42792 del 2001, Policastro). Questa verifica ha consentito di accertare che agli atti era effettivamente compiegato un documento di “integrazione di ricezione di denuncia orale”, presentato dal rappresentante della persona offesa nella medesima data della consumazione del furto, a distanza di poche ore dalla prima dichiarazione.
Il contenuto di tale atto integrativo è stato considerato dirimente. In esso, infatti, era racchiusa una dichiarazione di volontà espressa e inequivoca di punizione dei responsabili del delitto, con la richiesta formale della loro punizione. La Corte ha richiamato il principio per cui le dichiarazioni integrative di una originaria denuncia sono idonee a integrare la condizione di procedibilità (cfr. Sez. 5, n. 18267 del 2019, Crocetti).
La decisione si fonda sulla distinzione sostanziale tra la denuncia, che è un mero atto di notizia di reato, e la querela, che richiede l’espressa volontà di punizione. Tale volontà, come nel caso di specie, può essere manifestata in un momento successivo alla notizia di reato, purché l’atto successivo ne costituisca un’integrazione e non una nuova dichiarazione.
Ne è conseguita l’erroneità della declaratoria di improcedibilità pronunciata dalla corte territoriale. La Corte di Cassazione ha pertanto annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per un nuovo giudizio nel quale dovrà tenersi conto della validità della querela sporta.
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Nota della Redazione
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