Prescrizione e sospensione per astensione dalle udienze: termine di estinzione del reato (Cass. pen. Sez. 7 n. 6470 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’astensione dalle udienze degli avvocati, determinando la sospensione del procedimento, incide sul decorso del termine di prescrizione del reato. Il periodo di sospensione deve essere sommato al termine massimo di prescrizione, così differendo la data di estinzione del reato. La sentenza di secondo grado che interviene prima del termine così computato non è affetta da alcuna violazione di legge. Il motivo di ricorso che ripropone censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi, è aspecifico e, come tale, inammissibile.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado, assolvendo gli imputati dal reato di ricettazione di cui al capo B) e riqualificando il reato di cui al capo A) nella fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati.
Con il primo motivo, i ricorrenti deducevano l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A), maturata, a loro dire, in epoca antecedente alla sentenza di appello. Con il secondo motivo, si dolevano della ritenuta affermazione di responsabilità della legale rappresentante della società, contestando la valutazione di consapevolezza dell’attività illecita svolta nei locali sociali.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in composizione monocratica, ha esaminato i motivi di ricorso valutandone la manifesta infondatezza e l’inammissibilità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che il reato è stato commesso in data 3 marzo 2017 e che il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, sarebbe decorso il 3 settembre 2024. A tale termine, tuttavia, deve aggiungersi un ulteriore periodo di sospensione pari a giorni 420, dovuto ai rinvii per astensione dalle udienze dal 29 marzo al 20 settembre 2019 e dal 20 settembre 2019 al 22 maggio 2020. Ne consegue che il termine di estinzione del reato va individuato nel 28 ottobre 2025, data successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado del 9 maggio 2025. Il motivo è stato pertanto ritenuto manifestamente infondato.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura era riproduttiva di profili già vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale. Il giudice di merito aveva specificamente chiarito che la mera assenza dell’imputata all’atto della perquisizione non è circostanza idonea ad escluderne la consapevolezza dell’attività illecita. I ricorrenti non avevano addotto elementi concreti, come un effettivo disinteresse o l’ingerenza esclusiva di un amministratore di fatto, idonei a superare tale valutazione.
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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