Falsa attestazione di residenza e consapevolezza dell’ufficiale d’anagrafe (Cass. pen. Sez. 5 n. 6735 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ufficiale d’anagrafe che, nell’esercizio delle proprie funzioni, rilasci attestazioni concernenti la residenza di cittadini stranieri richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana risponde di falso ideologico allorché sia consapevole della insussistenza dei relativi presupposti, pur avendo formalmente iscritto i soggetti nei registri della popolazione residente nel termine di cui all’art. 18 d.P.R. n. 223/1989. L’iscrizione anagrafica tempestiva non esonera l’ufficiale dal dovere di accertare, ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 223/1989, la effettiva dimora abituale del dichiarante nel comune. L’omessa disamina espressa di un motivo di appello non integra il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando la censura risulti implicitamente assorbita dalle argomentazioni svolte, incompatibili con l’impianto della decisione. In tema di sentenza di condanna cumulativa, il giudicato parziale formatosi sui capi per i quali il ricorso è inammissibile preclude la rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Il Fatto
L’imputata, dipendente comunale delegata alle funzioni di ufficiale d’anagrafe, era stata condannata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 479, 476 e 491-bis cod. pen. (capo A), artt. 56 e 323 cod. pen. (capo A-bis) e art. 480 cod. pen. (capo B), per avere attestato falsamente la residenza di cittadini brasiliani nel comune, consentendo loro di attivare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La Corte di appello, dichiarato non doversi procedere per il capo A-bis per intervenuta abolitio criminis, aveva confermato la condanna per i capi A e B, rideterminando la pena in un anno e venti giorni di reclusione. Il ricorso per cassazione dell’imputata censurava la motivazione in relazione al capo B e la sussistenza del reato, sostenendo la regolarità della procedura di iscrizione anagrafica basata sul meccanismo del silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso una ricostruzione del quadro normativo in materia di acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis, evidenziando come la richiesta di riconoscimento presentata all’ufficiale di stato civile del comune di residenza presupponga il duplice requisito della regolarità del soggiorno e della residenza effettiva, intesa quale dimora abituale ai sensi dell’art. 43 cod. civ. e dell’art. 3 d.P.R. n. 223/1989.
Quanto al secondo motivo di ricorso, incentrato sulla correttezza della condotta dell’imputata per avere iscritto i cittadini brasiliani nei termini di cui all’art. 5 d.l. n. 5/2012, la Corte ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Sebbene l’iscrizione anagrafica debba essere effettuata entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe è comunque tenuto, ai sensi dell’art. 18-bis d.P.R. n. 223/1989, ad accertare entro quarantacinque giorni la effettiva sussistenza dei requisiti, avvalendosi degli strumenti indicati dall’art. 19, comma 2, del medesimo decreto. Nel caso di specie, l’imputata era consapevole che i cittadini brasiliani non avrebbero dimorato stabilmente nel comune, come emerso dalle dichiarazioni acquisite, e non aveva svolto alcuna concreta verifica, che avrebbe dovuto comportare, all’esito negativo, l’annullamento dell’iscrizione e la segnalazione alla autorità di pubblica sicurezza.
Con riferimento al primo motivo, concernente la omessa motivazione sulla sussistenza del reato di cui al capo B, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo di legittimità per cui l’omesso esame di un motivo di appello non integra vizio di motivazione quando la censura sia implicitamente assorbita dalle argomentazioni svolte, in quanto incompatibile con l’impianto della decisione. Nel caso di specie, la certificazione rilasciata ai Carabinieri il 31 ottobre 2017, successiva al rientro dei cittadini brasiliani in patria, attestava una situazione giuridica — la regolarità della residenza — che doveva escludersi alla luce della consapevolezza dell’imputata circa l’insussistenza dei presupposti.
La Corte ha infine disatteso l’eccezione di prescrizione. Per il capo A, l’aggravante di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen. comporta un termine prescrizionale di dieci anni non decorso anche considerati gli atti interruttivi. Per il capo B, il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, con conseguente formazione del giudicato parziale che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6903 del 2017, impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna della ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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