Sostituzione dell’aumento per continuazione nulla: pena base applicabile (Cass. pen. Sez. 6 n. 10083 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio, pur conservando piena autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e non può fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di legittimità. In tema di rapina impropria, il requisito dell’immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della flagranza o quasi flagranza, non essendo richiesta la contestualità temporale con la sottrazione, purché tra le due attività non intercorra un arco tale da interrompere l’unitarietà dell’azione. Quanto alla sostituzione delle pene detentive brevi nei casi di reato continuato, deve farsi riferimento alla pena da infliggere per il reato più grave, non essendo consentita la sostituzione del solo aumento per continuazione.
Il Fatto
Con sentenza del 18 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, confermava la qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo A) come rapina impropria e, riconosciuta la continuazione con ulteriori reati già coperti da giudicato, rideterminava la pena nei confronti di due imputati.
A seguito della sentenza della Seconda Sezione della Cassazione n. 23231 del 2022, che aveva annullato con rinvio la precedente sentenza di appello, i giudici di merito erano stati chiamati a verificare il nesso di contestualità tra la sottrazione della refurtiva e la successiva attività violenta, al fine di confermare o meno la qualificazione in termini di rapina impropria.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione conforme al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento. Il percorso dell’autovettura, monitorato tramite dispositivo GPS, dimostrava la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’azione criminosa, con la refurtiva ancora a bordo al momento del fermo e la successiva fuga violenta finalizzata ad assicurarsi l’impunità.
Ribadisce che, nella rapina impropria, la violenza può realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione e non è richiesta la contestualità temporale, essendo sufficiente che tra le due attività non intercorra un arco temporale tale da interrompere l’unitarietà dell’azione, come nel caso di specie.
Accoglie invece il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, poiché la Corte di rinvio aveva omesso di motivare in ordine ai criteri di determinazione degli aumenti di pena per la continuazione, nonostante la sentenza rescindente avesse assorbito le relative doglianze.
Viene rigettato il terzo motivo, proposto da uno degli imputati, relativo alla mancata conversione in libertà controllata della porzione di pena di un anno quale aumento per continuazione. La Corte chiarisce che il previgente art. 53, comma 4, della legge n. 689 del 1981, individuava nella pena da infliggersi per il reato più grave il riferimento per la sostituzione, non essendo in alcun caso prevista la sostituzione del mero aumento per continuazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.