Colpa grave ostativa all’indennizzo per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 14216 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennizzo per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa del dolo o della colpa grave ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. opera anche nelle ipotesi di ingiustizia c.d. formale, ma non può esplicarsi quando l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice cautelare, in ragione solo di una loro diversa valutazione. Il giudice della riparazione, nel verificare la sussistenza della condotta ostativa, gode di un giudizio autonomo rispetto a quello di cognizione e deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, potendo valorizzare anche fatti rimasti storicamente accertati nella sentenza assolutoria, ancorché confluenti nell’imputazione per la quale il titolo cautelare è stato annullato, purché la valutazione sia effettuata con riferimento al reato per il quale la gravità indiziaria è stata confermata. La valutazione della colpa grave è un giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato, e non richiede che la condotta integri gli estremi di reato, essendo sufficiente che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di bancarotta fraudolenta e associazione per delinquere, veniva assolto in sede di merito per entrambe le fattispecie. Il Tribunale del riesame, nell’incidente cautelare, aveva annullato l’ordinanza genetica limitatamente alla bancarotta fraudolenta, mentre per il reato associativo la gravità indiziaria era stata confermata.
A seguito dell’assoluzione definitiva, l’interessato proponeva istanza di indennizzo per l’ingiusta detenzione. La Corte d’appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, riconosceva l’ingiustizia formale della detenzione per la bancarotta, ma rigettava l’istanza ravvisando un comportamento ostativo del richiedente in relazione al reato associativo.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale, nel rigettare il ricorso, ha enunciato i principi che governano la materia, chiarendo che la condizione ostativa di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. può essere valutata anche quando la detenzione sia formalmente ingiusta. Tale condizione, tuttavia, non può ritenersi sussistente quando l’annullamento della misura discenda da una mera diversa valutazione dei medesimi elementi già esaminati dal giudice cautelare.
Nella specie, la Corte ha escluso che ricorresse tale ipotesi con riferimento al reato associativo, per il quale la gravità indiziaria era stata confermata nell’incidente cautelare. La verifica della condotta ostativa, pertanto, doveva essere compiuta dal giudice della riparazione secondo le regole ordinarie, potendo questi valutare anche condotte confluite nell’imputazione per cui la misura era stata annullata, ma storicamente accertate nel giudizio di merito.
La Suprema Corte ha ribadito il principio di autonomia tra il giudizio per la riparazione e quello di cognizione, evidenziando che il giudice della riparazione può valorizzare tutti gli elementi probatori disponibili, inclusi gli episodi di scorretti comportamenti deontologici o di violazione di regole professionali, quando configurino una situazione obiettiva idonea a evocare una fattispecie di reato. Ciò che rileva non è l’integrazione degli estremi del reato, ma l’idoneità della condotta a ingenerare la falsa apparenza della sua illiceità penale, secondo un canone di normalità.
La valutazione compiuta dalla Corte territoriale, che ha desunto la colpa grave dal ruolo di consulente di fiducia svolto dal richiedente e dalle manovre contabili suggerite ai correi, è stata ritenuta dal Collegio un giudizio di merito congruo e non manifestamente illogico, in quanto fondato su fatti rimasti accertati nella sentenza assolutoria e non su una loro rivisitazione in senso sfavorevole.
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Nota della Redazione
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