Verifica della medesimezza del fatto storico nel ne bis in idem (Cass. pen. Sez. 4 n. 14389 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., è configurabile anche quando il precedente giudicato abbia pronunciato assoluzione per insussistenza del fatto. In tal caso, il giudice dell’azione successiva è comunque tenuto ad accertare se l’illecito contestato riguardi il medesimo fatto storico già oggetto di giudizio definitivo, non potendo escludere l’operatività del divieto di un secondo giudizio sul rilievo che non sia intervenuta una precedente condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L’omissione di tale verifica integra un error in iudicando rilevante in sede di legittimità e determina l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, emessa all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di due imputati per reati concernenti la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti. Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione entrambi gli imputati. La difesa di uno di essi, in particolare, deduceva la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., sostenendo che l’imputato fosse stato già giudicato per gli stessi fatti con una precedente sentenza divenuta irrevocabile.
Il ricorrente era stato, infatti, assolto con formula piena per insussistenza del fatto, in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, nell’ambito di un diverso procedimento penale, definito con sentenza della Corte di appello di Bari del 15 luglio 2019, la quale lo aveva condannato solo per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. I giudici di merito avevano escluso la ricorrenza del ne bis in idem, ritenendo che, essendovi stata una condanna per l’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e nessuna pronuncia definitiva su una condanna per i reati-fine, non vi fosse alcun giudicato ostativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal primo imputato, ritenendo i motivi aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze già avanzate in appello, senza un reale confronto critico con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata. In particolare, il tema dell’interpretazione delle conversazioni intercettate è stato considerato una questione di fatto, rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di manifesta illogicità della motivazione, non ravvisata nel caso di specie.
Con riferimento alla posizione del secondo ricorrente, la Suprema Corte ha invece ritenuto fondato il motivo concernente la violazione del principio del ne bis in idem, il cui scrutinio è stato logicamente antecedente all’esame delle censure di merito. Dall’esame degli atti è emerso che l’imputato era stato effettivamente giudicato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in un precedente procedimento, dal quale era stato assolto per insussistenza del fatto ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen..
La Corte territoriale, nell’escludere la violazione del principio del ne bis in idem, aveva erroneamente affermato che non vi fosse alcun giudicato in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, limitandosi a rilevare l’assenza di una condanna definitiva. Secondo la Cassazione, tale presupposto era viziato da una svista, poiché la precedente pronuncia aveva sì condannato l’imputato per il delitto associativo, ma lo aveva anche assolto per i reati-fine. La sussistenza di un giudicato, ancorché assolutorio, imponeva, pertanto, di valutare se il fatto storico oggetto del nuovo procedimento fosse il medesimo già giudicato.
Tale valutazione, necessaria per escludere l’operatività del divieto di un secondo giudizio, era del tutto mancata nella sentenza impugnata. La Corte ha, quindi, annullato la sentenza limitatamente alla posizione del ricorrente, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio che accerti la medesimezza del fatto storico. Per l’altro imputato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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