La violazione dell’obbligo di convocazione assembleare non integra bancarotta fraudolenta impropria (Cass. pen. Sez. 5 n. 17821 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili costituisce una fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta delle stesse, richiedendo il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, mentre la seconda integra un’ipotesi di reato a dolo generico, il cui accertamento presuppone l’esame di libri effettivamente rinvenuti. La condotta dell’amministratore che ometta di assumere i provvedimenti conseguenti all’azzeramento del capitale sociale, pur potendo configurare una “operazione dolosa” ai sensi dell’art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. quando si estrinsechi in una pluralità di atti coordinati e consapevolmente diretti all’esito divisato, integra altrimenti la fattispecie di cui all’art. 224, comma secondo, n. 2, l. fall., ossia la bancarotta semplice. La relativa motivazione deve dare conto della maggiore complessità strutturale della condotta, non potendo limitarsi al mero richiamo dell’inosservanza di un obbligo legale.
Il Fatto
L’imputato, nella veste di amministratore di una società a responsabilità limitata dalla data di costituzione al fallimento, era stato condannato in primo grado per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di causazione del dissesto mediante operazioni dolose. La Corte di appello aveva confermato la pronuncia di condanna, ritenendo la responsabilità dell’amministratore per non aver assunto i provvedimenti necessari a fronte dell’azzeramento del capitale sociale, già verificatosi dall’anno 2009, con conseguente aggravamento del dissesto fallimentare. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’assenza dell’elemento soggettivo dei reati ascritti e, in via gradata, la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato con riguardo ad entrambi i reati contestati. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, i giudici di legittimità hanno rilevato come le decisioni di merito si fossero limitate a far riferimento alla consapevolezza della condotta, senza distinguere tra la fattispecie dell’occultamento, che richiede il dolo specifico di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e quella della fraudolenta tenuta delle scritture, configurante un’ipotesi di reato a dolo generico, da accertarsi su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari.
Con riguardo alla causazione del dissesto mediante operazioni dolose, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui tali operazioni postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente da un fatto di maggiore complessità strutturale, implicante una pluralità di atti coordinati all’esito divisato. Pur potendo ricomprendere anche inadempimenti reiterati e sistematici in violazione dei doveri legali dell’organo amministrativo, la fattispecie di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. non può essere integrata dalla mera inosservanza di un obbligo imposto dalla legge.
La Corte ha, infatti, precisato che l’omessa convocazione dell’assemblea dei soci in presenza di una diminuzione del capitale sociale, ex art. 2482-bis cod. civ., o di una sua riduzione al di sotto del limite legale, ex art. 2447 cod. civ., rientra tra gli obblighi la cui violazione può dar luogo a responsabilità penale dell’amministratore ai sensi dell’art. 224 l. fall., ossia a titolo di bancarotta semplice. Tale condotta può elevarsi a bancarotta fraudolenta impropria solo qualora si estrinsechi in un fatto di maggiore complessità strutturale, nel quale constino una pluralità di atti coordinati e consapevolmente diretti all’aggravamento del dissesto, circostanze che devono essere oggetto di vaglio rigoroso in sede di merito e puntualmente motivate. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.