Inammissibile l’appello che non confuta la motivazione del primo giudice (Cass. pen. Sez. III n. 20736 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui quelle ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Il difetto di specificità, ricompreso fra le ipotesi che consentono la declaratoria de plano ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., va inteso come manifesta carenza di una censura chiaramente identificabile e va interpretato in senso restrittivo. Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione impugnata, non quando siano ritenuti infondati, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 07.01.2026, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli imputati avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Parma, che li aveva ritenuti responsabili di reati tributari ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. Il giudice distrettuale ha ritenuto che l’atto d’impugnazione riproponesse argomentazioni già dedotte nel giudizio e disattese dal primo giudice, senza formulare alcuna critica argomentativa e senza confrontarsi con quanto affermato in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale ordinanza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. e sostenendo che l’unico motivo d’appello, concernente la particolare tenuità del fatto, fosse invece connotato dai requisiti di specificità e puntualità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, qualificato come ius receptum, secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui quelle ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016 e da Sez. IV n. 36154 del 2024.
La Suprema Corte richiama poi l’orientamento secondo cui il difetto di specificità, ricompreso tra le ipotesi che consentono la declaratoria de plano ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., deve intendersi come manifesta carenza di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile. Tali casi vanno interpretati in senso restrittivo, poiché in essi le garanzie della difesa sono ridotte alla sola possibilità di ricorrere per cassazione. L’esigenza di garanzia del contraddittorio impone una lettura costituzionalmente orientata del presupposto, dovendosi ravvisare il difetto solo quando la manifesta carenza ridondi in assenza di una censura chiaramente identificabile, così che nessuna risposta il giudice d’appello sia chiamato a rendere (Sez. III n. 12355 del 2014).
Ne segue che, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge n. 103 del 2017, il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. IV n. 36533 del 2021).
Nel caso concreto, la Corte ritiene che il giudice distrettuale abbia attentamente vagliato la specificità dei motivi, concludendo in senso negativo. Il primo giudice aveva escluso la riconducibilità dei fatti all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando il ricorso a una cartiera e il tentativo di occultare l’utilizzo delle fatture false, e avevano inteso valorizzare gli elementi favorevoli (esiguità dell’importo, incensuratezza) ai fini del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche, con valutazione di offensività non minima distinta da quella presupposta dalla causa di non punibilità. A fronte di tale motivazione, i ricorrenti si sono limitati a evidenziare una pretesa contraddittorietà tra riconoscimento delle attenuanti generiche e diniego del beneficio, senza specificare perché quegli elementi avrebbero dovuto rilevare ai fini dell’art. 131-bis. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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