Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 22190 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e delle dichiarazioni dei verbalizzanti costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione scevra da fratture logiche. La doglianza che si limita a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile, perché sollecita una non consentita rivalutazione della provvista indiziaria. Il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e quello delle circostanze attenuanti generiche sono censurabili solo se la motivazione è contraddittoria o non dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. Il giudice che concede uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi favorevoli all’uno non fondano anche l’altro.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per due fatti di incendio, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Palermo. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il ricorso censura la responsabilità per i due fatti di incendio, il confermato diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche e quello del beneficio della non menzione della condanna. La questione approda in cassazione perché il ricorrente chiede una diversa valutazione del materiale probatorio e dei presupposti dei benefici negati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le censure sulla responsabilità per i due fatti di incendio. Le doglianze sono interamente versate in fatto e sollecitano una non consentita rivalutazione della provvista probatoria e indiziaria. Quanto al primo reato, il narrato della teste oculare è stato ritenuto dai giudici di merito pienamente attendibile con motivazione scevra da fratture logiche, ad onta del rapporto parentale con la persona offesa. Quanto al secondo, le dichiarazioni convergenti dei verbalizzanti hanno riconosciuto l’imputato nelle immagini video come colui che aveva appiccato il fuoco.
Il motivo sul confermato diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non si confronta con la motivazione della Corte territoriale. Questa, dopo avere richiamato i principi di legittimità in materia, ha fatto rinvio per relationem alla motivazione del primo giudice, valorizzando la non trascurabile gravità del pericolo per l’incolumità cagionato, le concrete modalità di realizzazione delle condotte e le circostanze di tempo e di spazio, in orario notturno e nel centro abitato.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il motivo è a-specifico. La Corte ricorda che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in legittimità purché non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti (Sez. V n. 43952 del 13.04.2017; Sez. II n. 3896 del 20.01.2016; Sez. III n. 28535 del 19.03.2014). I giudici di merito si sono mossi in tali coordinate, ponendo l’accento sull’assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione, in linea con il principio secondo cui il mancato riconoscimento della diminuente può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis disposta con il d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008 (Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022).
È infine inammissibile il motivo sul diniego della non menzione della condanna. Il primo giudice ha motivato congruamente le ragioni per le quali, pur a fronte della sospensione condizionale della pena, ha ritenuto che per le finalità special preventive di questa fosse opportuno che la condanna dispiegasse i propri effetti sui rapporti sociali del condannato; la Corte di appello ha richiamato tale motivazione, non avversata se non genericamente. La Corte richiama il principio secondo cui la sentenza che concede uno solo tra i due benefici deve indicare le ragioni della mancata concessione dell’altro (Sez. IV n. 32963 del 04.06.2021). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.
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Nota della Redazione
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