Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione della pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 22398 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, resta sottratta al sindacato della Corte. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione idonea anche quando il giudice di merito valorizzi il solo elemento ritenuto prevalente tra quelli dell’art. 133 cod. pen., senza obbligo di esame analitico di tutti. L’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è insindacabile quando si fondi sul disvalore oggettivo del fatto e sull’abitualità della condotta. I rilievi sul diniego dell’art. 62, n. 4, cod. pen., costituendo doglianze in punto di fatto già vagliate, sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
La difesa di un soggetto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze, in data 01.12.2025, aveva confermato la condanna.
Il ricorrente ha articolato tre motivi: il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; il difetto di motivazione sul diniego dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen.; il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, reputato eccessivo, e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i profili, muovendo dal rilievo che tutte le censure, pur formalmente costruite come vizi di motivazione, tendono in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze di merito.
Quanto all’art. 131-bis cod. pen., l’esclusione della causa di non punibilità è ritenuta validamente argomentata alla luce del disvalore oggettivo del fatto e dell’abitualità della condotta, elementi apprezzati con ragionamento immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie. La decisione sul punto è quindi sottratta a censure in sede di legittimità.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte rileva che la determinazione della pena risulta sostenuta da congrua motivazione, avendo il giudice di merito valorizzato la gravità della condotta, la natura della sostanza ceduta e la negativa personalità del ricorrente. Richiamando il principio di Sez. 5 n. 5582 del 2014, la Corte afferma che nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure volte a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando questa non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
In tema di attenuanti generiche, la Corte osserva che la Corte territoriale ha offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità del ricorrente e i plurimi precedenti penali specifici. Viene richiamato l’orientamento di Sez. 2 n. 23903 del 2020, secondo cui, al fine di riconoscere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e atto a determinare il beneficio, potendo risultare sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato.
Quanto all’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen., i rilievi non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che aveva escluso la speciale tenuità del danno in ragione del contesto dell’azione delittuosa.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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