Peculato escluso senza disponibilità diretta del denaro: fatto riqualificato come abuso d’ufficio (Cass. pen. Sez. VI n. 22590 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è necessario che il pubblico agente abbia la disponibilità diretta del denaro, con piena capacità di prelievo svincolata da controlli preventivi. In presenza di controlli, effettivi o formali, la posizione giuridica del pubblico agente non è assimilabile a quella di un ordinatore di spesa, ma a quella di un creditore condizionato, privo di disponibilità materiale e giuridica della somma. La condotta di autoliquidazione di compensi non spettanti, priva di tale disponibilità, non integra il peculato ma deve essere riqualificata come abuso d’ufficio ai sensi dell’art. 323 cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato dopo l’abrogazione disposta dalla legge n. 112/2024.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di un responsabile dell’ufficio tecnico di un ente comunale per il reato di peculato. All’imputato si contestava di essersi autoliquidato, mediante una serie di determine adottate tra il 2009 e il 2011, somme superiori al valore dei fondi incentivanti e a quanto realmente spettantegli quale responsabile dei procedimenti, appropriandosi della differenza.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, incentrati sulla qualificazione giuridica dei fatti, sul tempus commissi delicti e sulla prescrizione, e sul presunto travisamento della prova in ordine all’effettività dei controlli interni.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove da un dato di fatto non contestato: l’imputato non aveva un potere di firma che gli consentisse di disporre direttamente del denaro. Le determine di autoliquidazione dovevano essere sottoposte a verifiche, il cui superamento conduceva all’emissione dei titoli di spesa.
La questione giuridica centrale è dunque se, sulla base della sola delibera di autoliquidazione, l’imputato avesse la disponibilità, anche solo giuridica, delle somme. La Corte richiama il principio secondo cui il peculato richiede la disponibilità diretta del denaro e una capacità di utilizzarlo uti dominus, in modo immediato e svincolato da controlli preventivi.
In presenza di controlli, effettivi o formali, la posizione del pubblico agente non è quella di un ordinatore di spesa, ma di un creditore di una somma della quale non ha disponibilità né materiale né giuridica: una situazione creditoria condizionata, subordinata alla verifica positiva della legittimità della pretesa. Il Collegio richiama sul punto Sez. 6 n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi e Sez. 6 n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini.
Non avendo l’imputato la disponibilità di quelle somme, il delitto di peculato non sussiste. Sotto altro profilo, il fatto deve essere riqualificato, in ragione del tempo di commissione, come abuso d’ufficio: violando la legge, l’imputato si autoliquidava intenzionalmente somme che non poteva liquidarsi, procurando a sé un ingiusto profitto.
Poiché il delitto di abuso d’ufficio è stato abrogato con la legge 8 agosto 2024, n. 112, la sentenza è annullata senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili.
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Nota della Redazione
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