Ricorso avverso provvedimento del giudice dell’esecuzione va qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. I n. 25438 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione decide, ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sull’istanza di modifica delle prescrizioni della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, il rimedio esperibile è l’opposizione dinanzi allo stesso giudice, e non il ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione irritualmente proposto non va dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. La qualificazione vale anche quando il giudice dell’esecuzione abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., poiché in tal modo si garantisce alla parte la fase di riesame affidata a un giudice di merito con cognizione piena delle doglianze.
Il Fatto
Il condannato, con sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., aveva ottenuto la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. La pena sostitutiva era stata applicata con la prescrizione del divieto di uscire dai confini regionali. Il condannato ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la sostituzione di tale prescrizione con quella, meno afflittiva, del divieto di espatrio, deducendo comprovate esigenze lavorative.
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, rilevando che la prescrizione costituisce contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, non modificabile. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto direttamente ricorso per cassazione, affidato a due motivi: carenza di motivazione e inosservanza della legge penale, sul rilievo che l’art. 56-bis legge n. 689/1981 prevede solo “di regola” lo svolgimento dei lavori nell’ambito regionale di residenza.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina nel merito i motivi, perché ravvisa un problema di ammissibilità del percorso impugnatorio. Il ricorso va qualificato come opposizione diretta al Tribunale di Parma in funzione di giudice dell’esecuzione. Ai sensi dell’art. 64, secondo comma, legge n. 689/1981, come sostituito dall’art. 71 d.lgs. n. 150/2022, il giudice che ha applicato la pena sostitutiva provvede sull’istanza di modifica delle relative prescrizioni a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Contro quel provvedimento il rimedio esperibile è l’opposizione davanti allo stesso giudice.
Il Collegio rileva che tale struttura procedimentale non è stata rispettata: avverso il provvedimento di rigetto è stato proposto direttamente ricorso per cassazione. Su tale provvedimento va pertanto ripristinata la sequenza indicata dalla norma, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte al giudice dell’esecuzione, cui si richiede un rinnovato esame anche sulla scorta degli argomenti e degli elementi segnalati dalla parte.
La Corte dà continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione. Il ricorso per cassazione eventualmente proposto va quindi riqualificato, nel rispetto del principio generale di conservazione degli atti giuridici, con trasmissione degli atti al giudice competente. Sono richiamati, in fattispecie assimilabili, Sez. I n. 47750 del 2022, Sez. II n. 12899 del 2022, Sez. III n. 49317 del 2015 e Sez. III n. 39515 del 2017.
In caso contrario, l’interessato sarebbe privato della fase di riesame da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è deputato a esaminare tutte le questioni e le istanze, anche istruttorie, queste ultime precluse nel giudizio di legittimità. La giurisprudenza citata ha chiarito che il ricorso irritualmente proposto non va dichiarato inammissibile ma riqualificato come opposizione, sulla base del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. V n. 503 del 2014, Sez. VI n. 13445 del 2014, Sez. III n. 48495 del 2013, Sez. III n. 14724 del 2004).
In conclusione, qualificato il ricorso come opposizione, la Corte dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Parma perché proceda alla necessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 64, secondo comma, legge n. 689/1981. La Corte dà inoltre atto che nel dispositivo la frase “Ufficio GIP” è stata aggiunta per mero errore materiale e non deve essere considerata.
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Nota della Redazione
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