Revocazione per errore percettivo: decisività degli atti non percepiti va dedotta (Cons. Stato n. 1908 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l’errore di fatto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. L’omesso esame di uno scritto difensivo rileva solo se l’omissione comporta una svista percettiva su una circostanza fattuale di natura decisiva, non già una diversa valutazione in diritto. La parte che deduce l’errore deve indicare le specifiche circostanze fattuali decisive non percepite e operare un confronto tra la motivazione della sentenza revocanda e le deduzioni asseritamente pretermesse: il mero rinvio per pagine alle memorie rimette al giudice l’individuazione di ciò che è decisivo e rende il ricorso inammissibile. Il controllo va condotto sull’ordito complessivo della motivazione, senza valutazione atomistica dei singoli passaggi.

Il Fatto

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura propone ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza della Sezione che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva annullato il provvedimento di restituzione di euro 166.629,09 per irregolarità riscontrate in materia di contributi Feaga per la campagna 2011.

Il ricorrente assume un errore percettivo: la sentenza revocanda aveva dato atto della costituzione dell’Amministrazione con atto di stile e del solo deposito di memorie da parte dell’appellante, omettendo di considerare le memorie conclusionali e di replica depositate dall’Agenzia. Da qui l’assunto che la decisione si fosse fondata sul difetto di prova dell’intenzionalità delle irregolarità senza tener conto delle difese sul punto. La società resistente eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza. L’istanza cautelare incidentale è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti della fase rescindente. Richiamando la giurisprudenza costante, ribadisce che l’errore revocatorio deve consistere in una svista materiale su un fatto documentale, attenere a un punto non controverso e costituire elemento decisivo della decisione, con rapporto di causalità tra falsa presupposizione e pronuncia. Restano escluse l’erroneità della valutazione dei fatti storici e la loro rilevanza.

Quanto all’omesso esame di uno scritto difensivo, la Corte richiama Cass. civ., Sez. V, n. 13744 del 2017: l’omissione rileva solo se comporta una svista percettiva sull’esistenza o inesistenza di una circostanza fattuale decisiva, non già una diversa valutazione in diritto. Richiama inoltre Cass. civ., Sez. II, n. 17379 del 2022, secondo cui deve emergere nella decisione impugnata un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, e la necessità di un esame complessivo dell’apparato motivazionale.

Nel caso concreto il dedotto errore riguarderebbe un fatto processuale: il deposito delle memorie. La Corte osserva però che il ricorrente si è limitato a rinviare ad alcune pagine delle memorie, senza indicare quali specifiche circostanze fattuali decisive non sarebbero state considerate e senza operare un confronto tra il contenuto della decisione e tali deduzioni, così rimettendo al Collegio l’individuazione di ciò che è decisivo.

Il Collegio rileva inoltre che la tematica dell’intenzionalità aveva costituito un tassello fondamentale del provvedimento impugnato e quindi dell’oggetto del giudizio: non è pertanto dato apprezzare quale fatto specifico e decisivo fosse rimasto non valutato. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate, atteso che le indicazioni testuali della sentenza revocanda potevano indurre a ritenere sussistente una svista, mentre ciò che è difettato è la deduzione della decisività degli elementi di fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 106 c.p.c.

Tutte le 77 sentenze sull'art. 106 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *