Esame da privatista e valutazioni della commissione: nessun obbligo di ammissione (TAR Toscana n. 222 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il candidato che sostiene l’esame di idoneità al passaggio di classe in qualità di privatista non può invocare un obbligo dell’istituzione scolastica di ammissione incondizionata, non esistendo alcuna disposizione di legge o di regolamento che circoscriva le valutazioni della commissione esaminatrice. La scuola non è tenuta a informare il candidato delle variazioni del programma oggetto d’esame, poiché i programmi svolti sono depositati presso la segreteria e costituisce onere del candidato documentarsi. La disciplina emergenziale sul recupero degli apprendimenti presuppone la frequenza dell’intero anno scolastico e non si applica a chi abbia frequentato solo come uditore. La mancanza di un componente del Consiglio di classe non inficia il verbale quando la delibera sia assunta all’unanimità e sottoscritta dai componenti presenti, senza che sia proposta querela di falso.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver frequentato la classe quarta nell’anno 2018-2019 e essersi ritirato dalla frequenza nell’anno successivo, ha sostenuto in qualità di privatista l’esame di idoneità al passaggio alla classe 5Z presso un liceo scientifico, con esito negativo. Aveva frequentato la classe quinta come semplice uditore, fino all’insorgere dell’emergenza sanitaria, quando le lezioni erano proseguite in modalità on-line.
Il candidato ha impugnato l’esito dell’esame, deducendo la mancata comunicazione ufficiale del risultato, la mancata informazione sulle variazioni del programma, l’omessa applicazione della norma emergenziale che consentiva la promozione anche con insufficienze e la nullità del verbale per asserita assenza di un componente del Consiglio di classe. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 513/2020 e, all’udienza del 15 febbraio 2024, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge tutte le censure. Quanto alla mancata comunicazione dell’esito, è dirimente la circostanza che i risultati erano stati affissi all’albo del liceo e che agli studenti con esito negativo era stata data comunicazione telefonica. Lo stesso ricorrente richiama la nota n. 9168 del 9/06/2020, che prevede il solo obbligo di pubblicazione mediante affissione all’albo, peraltro nella sola ipotesi di istituto sprovvisto di registro elettronico.
Sui motivi relativi alle variazioni del programma introdotte dall’art. 2 della O.M. n. 11 del 16/05/2020, il ricorrente non ha dimostrato come la modifica abbia inciso sullo svolgimento della prova e sulla propria preparazione, essendosi limitato ad affermazioni generiche. Non è stata nemmeno provata l’esistenza di una disposizione che imponesse alla scuola un obbligo informativo. I programmi delle discipline erano stati depositati presso la segreteria al termine dell’anno scolastico, sicché costituiva onere del candidato informarsi.
Il Collegio esclude altresì l’esistenza di un obbligo di ammissione incondizionata dei privatisti, non essendovi alcuna norma che circoscriva le valutazioni della commissione. Il candidato, dopo aver abbandonato la frequenza, si è assunto l’onere di sostenere un esame sull’intero programma annuale, al cui esito la commissione ha accertato gravi lacune in numerose materie e il mancato raggiungimento dei minimi obiettivi.
Il Tribunale ritiene non applicabile la disciplina emergenziale sul recupero degli apprendimenti dell’O.M. n. 11/2020, che presuppone la frequenza dell’intero anno scolastico e l’insufficienza in alcune materie. A conferma richiama la nota n. 8464 del 28/05/2020, che ha precisato la possibilità di non ammettere lo studente in assenza di effettiva frequenza. Nel caso di specie il ricorrente aveva frequentato solo come uditore, non partecipando alle verifiche e all’attività didattica.
Infine, la censura di nullità del verbale è respinta: la delibera di non ammissione è stata assunta all’unanimità dalla commissione, con sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Il dirigente scolastico aveva delegato le funzioni di Presidente a un altro docente, e la sua firma vale come approvazione degli atti, senza incidere sulla collegialità. Il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. per contestare il contenuto del verbale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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