Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice sulla quantificazione degli interessi (TAR Lombardia n. 2808 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo e assegna un termine per il pagamento. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. La quantificazione di capitale e interessi operata dal creditore non è pertanto vincolante per l’Amministrazione: misura e decorrenza degli interessi vanno verificate secondo il titolo e la legge. È presupposto dell’azione il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In caso di perdurante inerzia è legittima la nomina del commissario ad acta, senza compenso ove l’attività rientri nei compiti istituzionali del soggetto nominato.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la somma complessiva di euro 3.000,00. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata il 29.6.2023.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che attribuisce al giudizio di ottemperanza il compito di dare esecuzione al titolo avente valore ed efficacia di giudicato. La pretesa risulta sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore.
Il Collegio chiarisce la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il giudice rileva inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento prima dell’azione coattiva. Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme del titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati, nei limiti indicati.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro centoventi giorni alla determinazione definitiva dell’importo e agli atti necessari. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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