Actio pauliana e prova presuntiva della partecipatio fraudis del terzo cessionario (Cass. civ. Sez. 3 n. 4663 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di actio pauliana, la violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non ricomprende l’erronea ricognizione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Per gli atti di disposizione a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, la participatio fraudis del terzo può essere accertata anche mediante presunzioni, essendo sufficiente la mera consapevolezza della diminuzione della garanzia generica patrimoniale del debitore. La vicinanza determinata da un rapporto familiare tra disponente e terzo è di per sé idonea a fondare la prova presuntiva dell’elemento soggettivo, quando renda inverosimile che il terzo ignorasse la situazione debitoria del disponente. La motivazione è inidonea a integrare il vizio di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. solo quando manchi del tutto ovvero sia talmente contraddittoria da non permettere di individuarla come giustificazione del decisum.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’azione revocatoria promossa da un istituto di credito ai sensi dell’art. 2901 c.c. avverso un atto di cessione del credito. La debitrice aveva trasferito alla cessionaria, immediatamente dopo la pubblicazione di una sentenza non definitiva che ne accertava il credito risarcitorio, un credito sino alla concorrenza di una somma determinata, vantato nei confronti di due professionisti per responsabilità professionale. L’istituto di credito deduceva il pregiudizio alle proprie ragioni creditorie e la conoscenza dello stesso da parte di entrambe le parti dell’atto dispositivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria e la Corte d’Appello rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, confermando la pronuncia di primo grado. Avverso la sentenza di secondo grado, la cedente e la cessionaria proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, rilevando come le censure proposte si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. In particolare, è stato precisato che la valutazione della rilevanza e della concludenza degli indizi e la loro idoneità a integrare una prova presuntiva costituiscono apprezzamento riservato al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. È stato inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse affetta da vizi, essendo risultata congrua, logica e conforme al minimo costituzionale. Inammissibile è stata altresì ritenuta la doglianza relativa alla pretesa nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in difetto di specifica argomentazione a sostegno.
Il quarto motivo, riguardante l’accertamento dell’elemento soggettivo dell’actio pauliana, è stato invece dichiarato infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui, per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, la participatio fraudis del terzo può essere desunta per presunzioni, essendo sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica. Ha inoltre valorizzato la circostanza che il vincolo familiare tra disponente e terzo è di per sé idoneo a fondare la prova presuntiva dell’elemento soggettivo, quando renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente. Nel caso di specie, tale conoscenza risultava dal contenuto stesso dell’atto impugnato.
Anche il quinto motivo, relativo alla motivazione apparente e all’asserito abuso del diritto, è stato rigettato. La Corte ha chiarito che il vizio di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. si configura solo in caso di mancanza assoluta di motivazione ovvero di motivazione contraddittoria o incomprensibile, ipotesi non ricorrenti nella specie. Ha inoltre escluso che il ricorso al sequestro conservativo da parte del creditore potesse configurarsi come abuso del diritto, tenuto conto dell’insufficienza del patrimonio del garante a coprire l’intero credito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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