Incertezza normativa sul classamento degli impianti eolici: sanzioni non dovute per l’ICI 2005 (Cass. civ. Sez. 5 n. 2555 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, essendo irrilevante la valutazione della forza di convincimento delle prove, che appartiene al merito. In materia di sanzioni tributarie, l’esimente dell’oggettiva incertezza normativa non può essere invocata per l’anno 2005 in relazione all’accatastamento e alla dichiarazione ICI degli impianti eolici: solo dall’anno 2006, per effetto dell’art. 1-quinquies del d.l. n. 44/2005 e delle circolari applicative, può escludersi la sussistenza di tale incertezza. L’omesso accatastamento o la mancata dichiarazione non sono giustificabili da dubbi sul classamento, ma per il periodo precedente le sanzioni non sono dovute.
Il Fatto
Il Comune di Sedini notificava alla società contribuente un avviso di accertamento ICI per l’anno 2005, relativo al parco eolico “Littigheddu”, determinando una maggiore imposta e applicando sanzioni e interessi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società, riducendo la base imponibile. La Commissione tributaria regionale della Sardegna rigettava l’appello principale della società e, pur confermando la sentenza di primo grado, non esaminava l’appello incidentale del Comune, che chiedeva l’integrale conferma dell’avviso.
La società proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi, tra cui la violazione dell’art. 2697 c.c. e la sussistenza di un’incertezza normativa tale da escludere le sanzioni. Il Comune resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale lamentando l’omessa pronuncia sul proprio appello incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, richiamando la propria ordinanza n. 33470/2023 resa tra le stesse parti sul medesimo impianto eolico, ritenendo l’eventuale incoerenza argomentativa irrilevante in quanto il dispositivo definiva chiaramente le ragioni della decisione con la conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. era inammissibile, poiché la società mirava a rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale del giudice di merito sulla congruità del valore imponibile, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. e non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, relativo alla disapplicazione delle sanzioni per l’anno 2005. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha escluso che per l’anno 2005 sussistesse una situazione di oggettiva incertezza normativa tale da giustificare l’omesso accatastamento, rilevando che tale incertezza può ritenersi dissipata solo dal 2006, a seguito dell’intervento dell’art. 1-quinquies del d.l. n. 44/2005 e delle conseguenti circolari applicative. Di conseguenza, per le violazioni relative all’anno 2005, le sanzioni non sono dovute.
La Corte ha accolto anche il ricorso incidentale del Comune, ravvisando un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’appello incidentale volto a ottenere l’integrale conferma dell’avviso di accertamento. Ha escluso che ricorressero le figure dell’assorbimento proprio o improprio, mancando ogni nesso di interdipendenza logico-giuridica tra la statuizione sul valore minore e la domanda di conferma del valore maggiore. Ha pertanto cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione per l’esame dell’appello incidentale e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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