Trattamento economico segretario comunale in disponibilità: non spetta la retribuzione della fascia superiore senza incarico (Cass. civ. Sez. L n. 24247 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema ordinamentale dei segretari comunali, l’iscrizione all’Albo in una fascia professionale superiore attribuisce una mera idoneità allo svolgimento delle funzioni, ma non integra un autonomo titolo al trattamento economico pieno, che resta inscindibilmente correlato alla titolarità di una sede ovvero al conferimento di un incarico. Il segretario collocato in posizione di disponibilità, ai sensi dell’art. 43 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001, ha diritto esclusivamente al trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, senza che il mero superamento del corso di specializzazione (c.d. Spe.S.) possa determinare l’adeguamento automatico della retribuzione. Tale principio, conforme all’art. 36 Cost. e al canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., trova conferma nella struttura della retribuzione del segretario, composta da voci (stipendio tabellare, retribuzione di posizione e di risultato) tutte collegate alla funzione effettivamente esercitata presso un ente.
Il Fatto
La segretaria comunale, dopo aver conseguito l’iscrizione nella fascia professionale B a seguito del superamento del corso di specializzazione “Spe.S.” nel 2014, ha continuato a percepire il trattamento economico della fascia C fino al dicembre 2017, quando ha ricevuto un incarico dirigenziale presso un Comune di classe II. Ha quindi agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del trattamento economico superiore per il periodo intermedio (2015-2017), durante il quale era collocata in disponibilità. Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma hanno respinto la domanda, ritenendo che il trattamento economico del segretario in disponibilità sia disciplinato dall’art. 43 del CCNL 2001, che prevede il mantenimento del trattamento in godimento presso l’ultima sede di servizio. La segretaria ricorre per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 31, 39 e 43 del CCNL.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, offrendo una ricostruzione sistematica della disciplina dei segretari comunali. Richiama il d.P.R. n. 465 del 1997, che all’art. 11 prevede che l’iscrizione all’Albo abilita alla nomina, ma che la fascia professionale non è di per sé titolo per la retribuzione, bensì solo presupposto per l’incarico. Anche il TUEL (d.lgs. n. 267/2000) delinea la figura del segretario come strutturalmente legata alla titolarità di una sede.
La Corte esamina poi la contrattazione collettiva. L’art. 31, comma 5, del CCNL 16 maggio 2001 stabilisce che la corresponsione del trattamento economico è correlata all’effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzione di posizione. L’art. 43, rubricato “Trattamento economico dei segretari in disponibilità”, prevede espressamente che al segretario collocato in disponibilità sia corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio. La Corte osserva che la struttura della retribuzione (stipendio tabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato) è interamente collegata alla funzione esercitata presso un ente, sicché il segretario senza incarico non può percepire il trattamento pieno.
La Corte respinge l’interpretazione della ricorrente, che faceva leva sull’art. 39 del CCNL (stipendio tabellare) e sulla circolare AGES del 2003. Rileva che l’espressione “comunque collocati” contenuta nell’art. 39, comma 2, si riferisce alle diverse modalità di inquadramento in regime transitorio, ma non deroga al principio generale di cui all’art. 31, comma 5, né alla disciplina del collocamento in disponibilità. La Corte richiama infine il principio di necessaria corrispondenza tra retribuzione ed effettivo esercizio della funzione (art. 36 Cost.), già affermato per i dirigenti pubblici, e lo ritiene applicabile anche ai segretari comunali, in quanto conforme al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
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