La procura per il giudizio di cassazione non abilita alla revocazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 229 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. riguarda le divergenze tra il dato documentale e la realtà, che si concretizzino in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione; non è mai errore materiale quello la cui disamina sia finalizzata ad ottenere una pronuncia che non vi è stata o una diversa pronuncia rispetto a quella che vi è stata. L’istanza che tende a conseguire una nuova volontà del giudicante, introducendo una nuova fase processuale, si qualifica come revocazione e, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve essere accompagnata da una (nuova) procura speciale rilasciata dalle parti istanti al difensore: la procura rilasciata per il ricorso per cassazione non è idonea a introdurre il giudizio di revocazione, la cui mancanza determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva un ricorso intestato come “correzione di errore materiale ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.” avverso un’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, basandosi sul presupposto che la Corte d’Appello si fosse pronunciata su tutte le richieste economiche. Il ricorrente assumeva che tale affermazione fosse frutto di un errore di fatto, poiché la sentenza di secondo grado non avrebbe contenuto alcuna pronuncia sul premio di produzione già maturato, sul quale aveva insistito con un apposito motivo di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che la correzione dell’errore materiale e la revocazione sono rimedi diversi, pur fondandosi entrambi su errori del giudice. Il primo istituto riguarda le divergenze tra il dato documentale e la realtà, che si concretizzino in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione.
La Corte osserva che non è mai errore materiale quello la cui disamina sia intesa come finalizzata ad ottenere una pronuncia che non vi è stata o una diversa pronuncia rispetto a quella che vi è stata. In tali ipotesi, nel ricorrere degli errori tipicamente previsti dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., l’istanza si qualifica come revocazione. Nel caso di specie, l’errore denunciato era prospettato come di stampo revocatorio, perché il ricorrente assumeva che la Corte avesse mal inteso il fatto che non vi sarebbe stata pronuncia della Corte territoriale sul tema delle differenze per premio di produzione, propugnando una pronuncia di accoglimento di quel motivo di cui si assumeva l’errata comprensione.
La Corte qualifica l’istanza come domanda di revocazione. Rileva, tuttavia, che l’introduzione del procedimento di revocazione, proprio perché tende a conseguire una nuova volontà del giudicante, introducendo una nuova fase processuale, deve essere accompagnata da una nuova procura speciale rilasciata al difensore, nel caso specifico mancante. Il ricorso era stato introdotto sulla base della procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione, sicché deve essere dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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