Assegnazione agevolata ai soci di bene acquistato senza detrazione Iva: operazione fuori campo e imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 18548 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione agevolata ai soci di un bene immobile, per il quale non sia stata operata la detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto (ad esempio perché acquistato da un soggetto privato), non integra la fattispecie di cessione di beni di cui all’art. 2, comma 2, n. 6), d.P.R. n. 633/1972, ma costituisce un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, riconducibile alla previsione di cui all’art. 2, comma 2, n. 5), d.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che l’operazione è da considerare fuori campo IVA, con la conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale, non operando il principio di alternatività di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986. Tale interpretazione è conforme all’art. 26 della Direttiva 2006/112/CE, come chiarito dalla giurisprudenza eurounitaria.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate riliquidava l’imposta di registro in misura proporzionale del 2% in relazione ad un atto di assegnazione di un locale commerciale, effettuato da una società in nome collettivo ai propri soci. L’atto era stato stipulato avvalendosi delle agevolazioni introdotte dall’art. 1, commi da 115 a 121, legge n. 208/2015. Sia il giudice di primo grado sia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avevano ritenuto l’atto illegittimo, qualificando l’assegnazione come cessione imponibile IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6), del d.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, soggetta a registro in misura fissa in applicazione del principio di alternatività. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’esatta qualificazione giuridica, ai fini IVA, dell’assegnazione agevolata di beni ai soci. Il punto centrale consiste nello stabilire se tale operazione debba essere inquadrata nella fattispecie di cui al n. 6) dell’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, che la considera una cessione di beni imponibile, o in quella del n. 5) della medesima disposizione, che include tra le cessioni la destinazione a finalità estranee all’impresa, escludendo però i beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta. La soluzione accolta dalla Corte si fonda sull’interpretazione dell’art. 5, par. 6, della VI Direttiva IVA, oggi art. 26 della Direttiva 2006/112/CE, fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17.5.2001, cause riunite C-322/99 e C-323/99. Secondo tale pronuncia, il prelievo di un bene per fini estranei all’impresa è assoggettato ad IVA solo nella misura in cui, all’atto dell’acquisto, sia stata consentita la detrazione dell’imposta. Pertanto, l’operazione di assegnazione di un bene che non ha mai consentito la detrazione, perché acquistato da un privato, è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, non integrandosi il presupposto oggettivo dell’operazione.
I giudici di legittimità hanno richiamato la prassi amministrativa, in particolare la circolare n. 40/E del 13.5.2002 e la circolare n. 26/E del 1.6.2016, che, in coerenza con i principi comunitari, chiariscono che l’assegnazione agevolata ai soci di un immobile per il quale non è stata operata la detrazione non è soggetta ad IVA. Tale conclusione non viene meno neppure se sull’immobile sono stati eseguiti lavori per i quali l’IVA è stata detratta, salva la possibilità di rettifica della detrazione per le spese incrementative ai sensi dell’art. 19-bis2 d.P.R. n. 633/1972. La Corte ha infine precisato la corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2, n. 5), del d.P.R. n. 633/1972, alla luce dell’art. 16 della Direttiva 2006/112/CE, evidenziando che la mancata detrazione dell’imposta a monte rende il successivo prelievo o assegnazione un’operazione fuori campo IVA, con la conseguenza che l’atto è soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale, non operando il principio di alternatività. In applicazione di tali principi, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.