Inammissibile il ricorso che censura l’esegesi dell’accordo integrativo regionale senza dedurre vizi di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17289 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa nel giudizio di legittimità solo per quelli di carattere nazionale. L’esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale, come l’accordo integrativo regionale, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione esclusivamente per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. È pertanto inammissibile il motivo che prospetti una diversa interpretazione delle clausole dell’accordo o che solleciti il giudice di legittimità a una rilettura nel merito dei provvedimenti aziendali, senza censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Un medico di continuità assistenziale conveniva in giudizio l’Azienda USL, chiedendo la differenza sulla quota oraria spettante per l’attività ambulatoriale svolta dal giugno 2013 al dicembre 2014. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’Azienda al pagamento di una somma a titolo di differenza retributiva. La Corte d’Appello, in parziale riforma, rideterminava l’importo dovuto, escludendo che l’attività ambulatoriale rientrasse nell’attività ordinaria prevista dall’ACN per i medici di continuità assistenziale, e la configurava come incarico differente e residuale, remunerato con tariffa oraria superiore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dall’Azienda USL. Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 67 e 72 dell’ACN MMG e dell’Accordo Integrativo Regionale, sostenendo che l’attività ambulatoriale fosse parte dell’attività ordinaria. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché non censurava la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale aveva rilevato una contraddizione tra il secondo e il terzo comma dell’art. 62 dell’ACN, laddove si fosse ritenuto che le prestazioni territoriali coincidessero con quelle ambulatoriali.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto incentrato sulla violazione diretta dell’Accordo Integrativo Regionale Emilia-Romagna. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’interpretazione del contratto collettivo territoriale è riservata al giudice di merito.
La ricorrente, inoltre, nel sostenere che il lavoratore non fosse stato formalmente addetto ad un ambulatorio di medicina generale, sollecitava un giudizio di merito e una rilettura della delibera regionale, attività inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha infine richiamato il precedente dell’ordinanza n. 154/2025, che aveva dichiarato inammissibile un analogo ricorso della stessa Azienda.
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Nota della Redazione
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