Accertamento induttivo legittimo per omessa risposta all’invito; produzione in giudizio non lo invalida (Cass. civ. Sez. 5 n. 16882 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’omessa risposta del contribuente all’invito a fornire documenti e chiarimenti, ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 3) e 4), del d.P.R. n. 600/1973, costituisce presupposto legittimante per l’accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis), del medesimo decreto. La legittimità di tale metodo di accertamento va valutata sulla base dei presupposti esistenti al momento dell’emissione dell’atto impositivo e non viene meno per il solo fatto della successiva produzione documentale in sede amministrativa o contenziosa. Tale produzione è soggetta alla preclusione probatoria di cui all’art. 32, comma 4, superabile solo alle condizioni previste dal successivo comma 5, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale n. 137/2025.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un invito, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, a produrre la documentazione contabile ed extracontabile a giustificazione della voce di costo “Altri componenti negativi” indicata nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2015. A fronte della mancata ottemperanza all’invito, l’Ufficio, nell’impossibilità di verificare la competenza e l’inerenza dei costi dedotti, emetteva un avviso di accertamento induttivo, determinando il maggior reddito.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla C.t.p. di Messina, che accoglieva parzialmente il ricorso. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, la quale confermava la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato la questione della legittimità del ricorso all’accertamento induttivo in caso di mancata risposta del contribuente al questionario inviatogli dall’Ufficio. Il quadro normativo di riferimento è composto dall’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, che annovera tra le ipotesi tassative che legittimano l’accertamento induttivo la mancata risposta agli inviti di cui all’art. 32, comma 1, nn. 3) e 4); e dall’art. 32, comma 4, che sancisce una preclusione probatoria a carico del contribuente, impedendo che i documenti non esibiti in risposta agli inviti possano essere considerati a suo favore in sede amministrativa e contenziosa.
La Suprema Corte ha ravvisato un error in iudicando nella sentenza impugnata, laddove il giudice d’appello aveva subordinato la legittimità dell’atto impositivo al perdurare, anche in sede contenziosa, delle condizioni per la sua emissione. Secondo il collegio, la legittimità dell’accertamento, sotto il profilo del metodo utilizzato, va valutata esclusivamente in base ai presupposti di legge esistenti al momento della sua adozione. Ne consegue che tale legittimità non viene meno per la semplice produzione in giudizio della documentazione richiesta nella fase amministrativa: il giudice dovrà valutarne l’ammissibilità alla luce della preclusione di cui all’art. 32, comma 4, secondo i canoni espressi dalla Corte costituzionale n. 137/2025, nonché la sua rilevanza ai fini della prova.
La Cassazione ha, inoltre, rilevato un profilo di carenza motivazionale nella sentenza impugnata: l’amministrazione finanziaria aveva indicato numero e data di notifica dell’invito, mentre il contribuente ne aveva contestato la notifica sin dal primo atto difensivo. Sul punto, il giudice d’appello era rimasto silente.
La Corte ha, pertanto, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, affinché verifichi le modalità di tempo e di luogo dell’invito e si attenga al principio di diritto enunciato, procedendo a nuovo e motivato esame e provvedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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