Addizionale provinciale sull’accisa: la Cassazione acclara il diritto al rimborso dell’utente dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale (Cass. civ. Sez. 3 n. 5480 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripetizione di somme versate a titolo di addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, la domanda proposta dal contribuente (utente finale) nei confronti del fornitore è fondata, fin dalla sua proposizione, sia in punto di legittimazione passiva del fornitore stesso, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitrice dell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice, sia in punto di spettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionale corrisposta. Tale illegittimità è, ora, ascritta alla caducazione per incostituzionalità, con effetto sostanzialmente ex tunc, della normativa che l’aveva giustificata fino alla sua abrogazione, profilo diverso da quello originariamente agitato dell’illegittimità per contrarietà al diritto eurounitario. Ne consegue che il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte, applicando la normativa interna disapplicata o caducata e riconoscendo il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate.
Il Fatto
La società, utente finale di energia elettrica, proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti della società fornitrice, chiedendone la condanna alla restituzione della somma versata a titolo di addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica per i periodi di fornitura gennaio 2010 – dicembre 2011. La domanda, basata sulla dedotta violazione della Direttiva 2008/118/CE, veniva accolta in primo grado, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, rigettava la domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, investita del ricorso della società utente, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. Il Collegio ha rilevato che, su una vicenda sovrapponibile, erano già intervenute pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025; seguite già almeno da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841, 29055) a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento. Tali pronunce hanno acclarato la fondatezza della domanda del contribuente, fin dalla sua proposizione, sotto molteplici profili.
In primo luogo, hanno riconosciuto la legittimazione passiva del fornitore di energia elettrica a subire l’azione di ripetizione, in quanto soggetto che ha incassato le somme indebite. In secondo luogo, hanno affermato l’irrilevanza, nel rapporto contrattuale tra utente e fornitrice, del rapporto intercorrente tra quest’ultima e l’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il fornitore non può opporre all’utente l’avvenuto versamento dell’imposta all’erario. Da ultimo, hanno sancito la spettanza del rimborso per l’illegittimità dell’addizionale, la cui normativa istitutiva è stata caducata per effetto della pronuncia di incostituzionalità, con effetto sostanzialmente ex tunc.
La Corte ha precisato che tale profilo di illegittimità, incentrato sulla caducazione per incostituzionalità, è diverso da quello originariamente agitato, basato sulla contrarietà della normativa al diritto eurounitario. Ciononostante, alla luce delle richiamate pronunce, ha ritenuto la fondatezza della domanda, ancorando la decisione all’effetto della declaratoria di incostituzionalità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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