Principi di diritto (Massima) La presunzione legale relativa prevista dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, avendo natura sostanziale, non può essere applicata ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore. L’inapplicabilità ratione temporis della presunzione legale non impedisce tuttavia all’Amministrazione finanziaria di provare redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche sulla base dei dati della Lista Falciani. I dati bancari acquisiti attraverso gli strumenti di cooperazione fiscale internazionale sono utilizzabili anche se originariamente sottratti alla banca da un suo dipendente, quando l’autorità pubblica non abbia cooperato all’eventuale illecito. È nulla per omessa pronuncia la sentenza che non statuisca su specifici motivi di gravame relativi a questioni necessarie alla definizione della controversia.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento relativo agli anni d’imposta 2005-2007. La pretesa traeva origine da una verifica fiscale svolta nel settembre 2010 sulla base di dati riferibili alla cosiddetta Lista Falciani e riguardava somme ritenute detenute presso un istituto bancario estero, per un importo di euro 2.354.650,00. L’accertamento aveva utilizzato anche la presunzione prevista dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009.
La contribuente aveva contestato sia l’applicazione retroattiva della disposizione sia l’idoneità probatoria dei dati acquisiti, sostenendo inoltre di avere fornito elementi contrari attraverso una perizia tecnica. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. Il ricorso per cassazione era articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta anzitutto la questione temporale relativa all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009. Ribadisce che la disposizione introduce una presunzione legale relativa più sfavorevole per il contribuente e possiede quindi natura sostanziale. Ne consegue che non può essere applicata retroattivamente a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Tale conclusione non determina però automaticamente l’illegittimità dell’accertamento. La Corte distingue infatti la presunzione legale dalle ordinarie presunzioni semplici disciplinate dagli artt. 2727 e 2729 c.c. Anche quando la prima non sia utilizzabile ratione temporis, gli stessi elementi fattuali possono sostenere l’accertamento se risultano idonei a integrare una presunzione semplice grave, precisa e concordante. Nel caso esaminato, la Cassazione individua proprio nelle risultanze della Lista Falciani il possibile fondamento di tale inferenza.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’Amministrazione può fondare la pretesa tributaria anche su un unico indizio, purché grave e preciso e quindi dotato di elevata valenza probabilistica. I dati della Lista Falciani presentano, secondo i precedenti richiamati nel provvedimento, un elevato grado di attendibilità. La loro valenza resta comunque sottoposta alla valutazione del giudice di merito e al contraddittorio con il contribuente, che può offrire elementi contrari.
La Cassazione conferma inoltre l’utilizzabilità dei dati trasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana mediante i meccanismi di cooperazione fiscale internazionale. Non è richiesta, secondo il provvedimento, una preventiva autonoma verifica da parte dell’autorità destinataria prima dell’impiego del materiale nell’accertamento.
La prova contraria offerta dal contribuente deve però essere specifica e idonea a contrastare il quadro presuntivo. La ricorrente aveva richiamato una perizia tecnica volta a dimostrare l’incompatibilità tra la propria situazione economica e la disponibilità delle somme contestate. La Corte considera inammissibile la censura perché la valutazione delle prove e delle presunzioni appartiene al giudice di merito. Il sindacato di legittimità può verificare il rispetto dei criteri legali di formazione della prova critica, ma non procedere a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Quanto all’origine dei dati, la Cassazione ribadisce che l’eventuale illecito compiuto dal dipendente della banca estera non determina, di per sé, l’inutilizzabilità fiscale delle informazioni quando l’autorità pubblica non abbia concorso nella loro acquisizione illecita. I dati erano pervenuti all’Amministrazione italiana attraverso i canali di cooperazione internazionale e potevano quindi essere utilizzati nel contraddittorio con il contribuente.
La Corte affronta anche la censura relativa all’art. 8 CEDU, formulata soltanto nella memoria difensiva. La ritiene anzitutto inammissibile perché tardiva. Osserva comunque che la pronuncia richiamata dalla contribuente non stabilisce un divieto assoluto di utilizzazione dei dati bancari. Il provvedimento valorizza la necessità di bilanciare il contrasto all’evasione fiscale con la tutela della vita privata attraverso il contraddittorio e la possibilità per il contribuente di contestare attendibilità e significato degli elementi acquisiti.
Diverso è l’esito degli ultimi tre motivi. La contribuente aveva dedotto in appello specifiche censure sul criterio di quantificazione del reddito accertato, sulla tassazione degli interessi ritenuti maturati sulle somme detenute all’estero e sull’applicazione delle sanzioni amministrative. La sentenza della CTR non conteneva alcuna statuizione su tali questioni.
La Cassazione qualifica tale omissione come violazione dell’art. 112 c.p.c. Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide una domanda, un’eccezione o un motivo di gravame la cui soluzione sia necessaria alla definizione del giudizio. L’omessa disamina dei motivi di appello comporta quindi nullità della sentenza per error in procedendo.
La presunzione legale dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non opera retroattivamente.
I dati della Lista Falciani possono tuttavia sostenere una presunzione semplice grave e precisa, sottoposta al contraddittorio con il contribuente.
L’eventuale illecito del dipendente della banca non rende inutilizzabili i dati acquisiti dal Fisco italiano tramite cooperazione internazionale quando l’autorità pubblica non vi abbia concorso.
La sentenza viene cassata per omessa pronuncia sui motivi relativi alla quantificazione del reddito, agli interessi e alle sanzioni, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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