Inammissibile il ricorso per cassazione senza procura speciale posteriore alla sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 16125 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto sulla base di una procura speciale rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nei precedenti gradi di giudizio, con atto separato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata. La procura deve infatti essere conferita, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., con specifico riferimento alla fase di legittimità e successivamente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare. L’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., anche nella formulazione novellata dal d.lgs. n. 149/2022, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura speciale. Il difensore che agisca senza effettivo conferimento della procura resta unico responsabile dell’attività processuale e può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio. È altresì inammissibile, nel giudizio di cassazione, l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sempre che non vi sia stata precedente costituzione del dante causa.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino aveva dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di un atto di cessione della nuda proprietà di immobili e di un contratto di affitto d’azienda, su istanza della società creditrice. Gli appellanti soccombenti, tra cui la titolare di un’impresa individuale e la società cessionaria, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nel giudizio di legittimità ha resistito con controricorso la società cessionaria del credito, mentre una diversa società, quale cessionaria del medesimo credito, ha proposto atto di intervento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato pregiudizialmente che il ricorso è inammissibile, in quanto i ricorrenti non avevano prodotto in atti una procura speciale idonea alla proposizione del ricorso per cassazione. La procura risultava rilasciata nei precedenti gradi di giudizio, in data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata, e quindi in contrasto con l’obbligo, previsto dall’art. 365 cod. proc. civ., di conferirla successivamente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e con specifico riferimento al giudizio di legittimità.
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’azione o l’impugnazione proposta dal difensore senza effettivo conferimento della procura non riverbera effetti sulla parte, restando attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità. Tale principio comporta l’ammissibilità della condanna del difensore al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte ha inoltre precisato che l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., anche nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 149/2022, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura speciale. La sanatoria è incompatibile con la natura di procura speciale, che presuppone un mandato specifico riguardante una data decisione, e con la disciplina che limita l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori agli avvocati iscritti nell’apposito albo. Nessuna valenza sanante è stata pertanto riconosciuta alla procura allegata alla memoria.
Quanto all’intervento della società cessionaria del credito, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, mancando una norma che consenta al terzo di intervenire nel giudizio di cassazione. L’eccezione prevista per il successore a titolo particolare nel diritto controverso non opera nel caso di specie, poiché la società cedente aveva resistito proponendo controricorso.
In ragione della soccombenza, le spese del giudizio sono state poste a carico del difensore, quale soggetto che ha sostanzialmente proposto il ricorso in vece delle parti. La Corte ha altresì dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato a carico del medesimo difensore.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.