Classamento di aree portuali demaniali: la categoria D/8 prevale sui vincoli concessori se l’attività è imprenditoriale (Cass. civ. Sez. 5 n. 17453 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, mentre solo una diversa valutazione degli elementi di fatto impone una motivazione più approfondita. Le aree portuali, anche demaniali, sono classificabili nella categoria catastale E/1, ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale; l’eventuale autonomia funzionale e reddituale derivante dal concreto impiego per scopi imprenditoriali legittima il classamento in categoria D/8, a nulla rilevando l’art. 1, comma 578, della l. n. 205 del 2017, che ha efficacia solo per il futuro a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il Fatto
La società contribuente, concessionaria di aree demaniali nel porto di Ancona, aveva presentato una dichiarazione DOCFA prospettando il classamento degli immobili nella categoria E/1, stazioni per servizi di trasporto, data l’asservizione al vincolo portuale. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, aveva ribadito l’attribuzione alla categoria D/8, già risultante in precedenza, ritenendo l’attività ivi svolta di natura commerciale, essendo gli immobili unità autonome produttive di reddito. La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in doppia conforme, aveva rigettato il ricorso della società contro l’avviso di accertamento, che proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla dedotta immotivazione dell’avviso di accertamento per la modifica della categoria, la Corte ha dato continuità al principio per cui, nell’ipotesi di classamento successivo a DOCFA caratterizzato dall’assenza di diversa valutazione degli elementi di fatto, l’obbligo motivazionale resta assolto dalla sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, non essendo necessaria una specifica giustificazione ove sia rettificata la sola categoria.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, hanno indotto la Corte a chiarire la portata dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006 e dell’art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205 del 2017. La nuova disciplina, che ascrive le banchine, le aree portuali scoperte e i depositi strettamente funzionali ai servizi portuali alla categoria E/1 anche se affidati in concessione a privati, non ha efficacia retroattiva, operando solo dal 1° gennaio 2020. Per il periodo precedente, il criterio decisivo è quello della funzione: rileva l’esercizio di un’attività libero-imprenditoriale sulla base di parametri economici, non già la localizzazione dell’immobile o il vincolo di destinazione impresso dalla concessione demaniale. Il classamento nella categoria D/8 risulta pertanto corretto ove gli immobili presentino autonomia funzionale e reddituale, avendo i giudici di merito accertato il concreto svolgimento di attività commerciali e industriali.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata incorresse nel vizio di motivazione meramente apparente, rilevante ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost., avendo i giudici di appello analizzato i motivi di gravame e indicato la categoria catastale da attribuire, con valutazione delle prove acquisite.
Infine, sul quinto motivo, la Corte ha giudicato infondata la dedotta formazione di un giudicato interno su una statuizione del primo giudice favorevole alla contribuente, osservando come la decisione di primo grado avesse in realtà rigettato il ricorso introduttivo, con conseguente carenza di interesse dell’Agenzia all’impugnazione. La mancata riproposizione in appello delle eccezioni non preclude alla parte vittoriosa la difesa in cassazione, mentre l’assenza di specifiche censure nel ricorso rende inammissibile la doglianza. La Corte ha, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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