Privilegio per bonifica limitato agli immobili del sito e spese già sostenute (Cass. civ. Sez. 1 n. 22885 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privilegio speciale immobiliare di cui all’art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 assiste esclusivamente le spese di bonifica che ineriscono specificamente agli immobili sui quali le opere sono effettuate, gravando solo sulle aree che traggono beneficio dagli interventi e non su quelle esterne al perimetro del sito oggetto di acquisizione alla procedura. In materia di amministrazione straordinaria, la prededuzione spetta ai crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa in epoca posteriore alla dichiarazione di insolvenza, ai sensi degli artt. 20 e 52 d.lgs. n. 270/1999, restando esclusi i costi già sostenuti prima di tale evento. Possono essere ammesse al passivo concorsuale solo le spese già sostenute per la riparazione ambientale, non quelle da sostenere, difettando l’ammissione con riserva ai sensi dell’art. 96 l.f. per la tassatività delle ipotesi previste.
Il Fatto
Il tribunale di Milano, su opposizione allo stato passivo del Ministero dell’Ambiente, ammetteva in via privilegiata, ex art. 2775 c.c. e art. 253, comma 2, TUA, parte del credito per riparazione ambientale relativo alla bonifica del sito siderurgico di Taranto, per un importo complessivo di euro 112.812.922,00, limitatamente agli immobili ricompresi nel perimetro dello stabilimento di proprietà della società in amministrazione straordinaria. Il giudice di merito escludeva però la prededuzione del credito, circoscrivendola alle sole opere già eseguite dopo l’apertura della procedura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, riguardante l’applicazione dell’art. 1, comma 8.3, del decreto-legge n. 191/2015, ritenendo che la società non avesse dedotto nei gradi di merito la questione relativa alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, risultando comunque accertata l’inottemperanza della società alle prescrizioni di bonifica.
Accolti invece il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Suprema Corte ha rilevato una contraddittorietà interna della motivazione del decreto impugnato: il tribunale aveva dapprima escluso, dal perimetro del privilegio, i costi per interventi su suoli del Comune e sedimenti marini, quali luoghi esterni allo stabilimento, per poi riconoscere il privilegio anche alla somma di euro 77.928.111,00, riferita a interventi “prossimi all’esterno” dello stabilimento. Tale contrasto irriducibile mina la comprensibilità della decisione sul punto e ne determina la nullità.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la prededuzione del credito ambientale, richiamando la necessaria compresenza dei presupposti di cui agli artt. 20 e 52 d.lgs. n. 270/1999, ossia crediti sorti dopo la dichiarazione di insolvenza, per la continuazione dell’esercizio dell’impresa. Nel caso di specie, i crediti erano sorti e soddisfatti prima dell’ammissione alla procedura, avvenuta nel 2015. Ha altresì ribadito che possono essere ammesse al passivo solo le spese già sostenute, non quelle da sostenere, in virtù della natura indennitaria dell’obbligazione gravante sul responsabile dell’inquinamento.
La Corte ha infine confermato la natura privilegiata speciale immobiliare del credito, ma solo sulle aree che traggono beneficio dalle opere di bonifica, con interpretazione restrittiva dell’art. 253, comma 2, TUA, escludendo gli interventi su beni esterni al perimetro aziendale. Rigettata, infine, l’istanza di correzione dell’errore materiale, non potendo il giudice di legittimità correggere errori contenuti nei provvedimenti di merito.
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Nota della Redazione
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