Collaborazioni coordinate e continuative nella scuola e criteri di sindacabilità in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23394 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione esonera la Corte dal disporre la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso stesso, effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo. Il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su fonti normative distinte da quelle denunciate, e quando mira a censurare la valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice di merito, la cui sindacabilità in cassazione è subordinata al rispetto di condizioni che il ricorrente non ha osservato. La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., se non proponendo eccezione di illegittimità costituzionale delle pertinenti norme attuative.
Il Fatto
Gli ex lavoratori socialmente utili, assunti dal Ministero dell’Istruzione con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 6 del d.lgs. n. 81/2000, chiedevano l’accertamento della natura subordinata dei rapporti, qualificandoli come supplenze su organico di diritto reiterate per diciassette anni. Il Tribunale di Siracusa aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Catania, riformando la sentenza, l’aveva respinta ritenendo che tali contratti non ricadessero sotto l’ambito di operatività del d.lgs. n. 276/2003, non applicabile alle pubbliche amministrazioni, e che non fosse stata sufficientemente provata la natura subordinata dei rapporti. La Corte territoriale aveva riconosciuto la subordinazione solo per due lavoratrici, limitatamente ad alcuni anni scolastici, ma aveva rigettato le domande di progressione economica e di risarcimento del danno per abusiva reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando preliminarmente che i difensori dei ricorrenti avevano documentato la nullità della notifica del ricorso, effettuata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato anziché a quella Generale. La Corte ha confermato la sussistenza della nullità, ma ha escluso la necessità di disporne il rinnovo, in base al principio, ribadito da Cass. n. 6924/2020, secondo cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la Corte dal disporre la rinnovazione della notificazione nulla, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo.
Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sull’applicazione del d.lgs. n. 81/2000 e delle relative disposizioni attuative, e non già sul d.lgs. n. 276/2003. L’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 81/2000 prevede una disciplina peculiare per le collaborazioni coordinate e continuative affidate a soggetti già impegnati in progetti di lavori socialmente utili, disciplina non sovrapponibile a quella generale, che all’art. 1, comma 2, esclude la propria applicazione alle pubbliche amministrazioni. I ricorrenti non hanno argomentato le ragioni della dedotta applicazione limitata del d.lgs. n. 276/2003 alla p.a.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché, nonostante la formale deduzione di un vizio di legge, erano volti a censurare la valutazione delle risultanze processuali effettuata dal giudice di merito, chiedendo una nuova valutazione della natura subordinata dei rapporti, impossibile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto, citando Cass. n. 20951/2024, Cass. n. 22846/2022 e Cass. n. 9251/2010, e ha evidenziato la mancata indicazione specifica dei documenti su cui le censure si fondavano. La Corte ha poi sottolineato che le fonti normative applicabili non pongono limiti al rinnovo dei contratti di collaborazione.
Il quarto motivo, relativo alla violazione del principio di supremazia della legge sugli accordi sindacali, è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale non aveva affermato che l’accordo sindacale potesse derogare alla legge, ma che aveva dato attuazione alla disposizione di legge speciale che non pone limiti al rinnovo dei rapporti. Il quinto motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 421 c.p.c., è stato infine ritenuto inammissibile perché i ricorrenti non avevano allegato di aver sollecitato l’esercizio dei poteri officiosi del giudice, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 22628/2019).
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Nota della Redazione
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