Il giudicato non copre gli accordi sopravvenuti delle parti sul rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23447 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità del giudicato sostanziale è circoscritta oggettivamente alla funzione della pronuncia, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte. Ogni affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione costituisce un obiter dictum. Il comportamento successivo delle parti, fondato sulla comune volontà di stabilire una nuova decorrenza del rapporto di lavoro diversa da quella fissata dalla sentenza passata in giudicato, integra una circostanza sopravvenuta e rimasta estranea al giudicato, idonea a superare il precedente accertamento giudiziale. L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, non anche per la mera scelta tra interpretazioni possibili.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona dal 16.09.2021, agiva in giudizio per ottenere le retribuzioni dovute in forza di una precedente sentenza della Corte d’Appello di Ancona, la n. 135/2021, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto ad essere assunta fin dal 12.03.2013 e ai diritti patrimoniali conseguenziali dalla messa a disposizione delle proprie energie lavorative del 16.02.2017.
La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 192/2024, confermava il rigetto della domanda, ritenendo che le parti, al momento di stipulare il contratto di lavoro in esecuzione della citata sentenza, avessero concordato una diversa decorrenza del rapporto, a far data dal 16.09.2021.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando i quattro motivi proposti dalla lavoratrice. Con il primo motivo, la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse riconosciuto l’autorità del giudicato. La Suprema Corte ha rilevato che il motivo non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale ha valorizzato il comportamento successivo delle parti, considerandolo idoneo a superare il precedente accertamento giudiziale in quanto circostanza sopravvenuta al giudicato e rimasta estranea al suo raggio d’azione.
Quanto alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte ha precisato che per far valere tale violazione è necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione, mentre nel caso in esame non è stata invocata alcuna nullità. Inoltre, la questione della diversa decorrenza non era stata introdotta d’ufficio dal giudice di merito, ma dalla controricorrente, che aveva rappresentato fin dalla memoria di costituzione in primo grado la volontà della lavoratrice di accettare una nuova data di decorrenza.
La Corte ha poi ricordato il principio consolidato per cui il giudicato non comprende le enunciazioni puramente incidentali e l’autorità è circoscritta oggettivamente alla funzione della pronuncia. Nel caso di specie, la sentenza n. 135/2021 dava atto che la domanda sui diritti patrimoniali non era stata nemmeno proposta, essendo stata formulata riserva di agire in separato giudizio.
Quanto al secondo motivo, relativo al travisamento della prova e all’interpretazione del contratto di assunzione, la Corte ha escluso la sussistenza del vizio, ricordando che l’interpretazione del contratto è sindacabile in legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La ricorrente aveva inoltre introdotto solo con la memoria illustrativa la questione della necessità di un negozio novativo o di una rinuncia esplicita, con ciò violando il divieto di sollevare questioni nuove in quella sede.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili rispettivamente per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. e per difetto di autosufficienza. In esito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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