Accorpamento dei consorzi di bonifica senza estinzione: perdurante potere impositivo dell’ente accorpato (Cass. civ. Sez. 5 n. 23446 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione regionale che ridefinisce gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica, istituendo nuovi enti mediante l’accorpamento dei preesistenti, non ne determina l’immediata estinzione, ma prefigura tale esito come momento conclusivo di un procedimento di riorganizzazione. Ne consegue che, sino al completamento del processo di accorpamento, l’ente accorpato conserva la soggettività e il potere impositivo, rimanendo legittimato a emettere atti di riscossione dei contributi consortili. L’eventuale erronea qualificazione del rapporto tra ente accorpato e nuovo consorzio in termini di mandato senza rappresentanza non incide sulla validità dell’atto impositivo, attesa la persistente titolarità del potere in capo all’ente accorpato.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale, notificava a un consorziato un avviso di pagamento per il versamento del contributo opere irrigue relativo ad alcuni anni d’imposta. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. In accoglimento dell’appello del consorziato, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia riteneva l’avviso illegittimo, in quanto emesso da un ente ritenuto non più esistente dopo l’accorpamento disposto dall’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014. Il giudice d’appello disapplicava altresì la delibera commissariale che aveva formalizzato l’affidamento della gestione in favore degli enti accorpati, qualificandola contraria alla norma regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, con cui il consorzio ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, censurando l’interpretazione del giudice d’appello che aveva equiparato l’istituzione dei nuovi consorzi all’abolizione delle precedenti entità. La Corte osserva che la norma regionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali tramite l’unificazione dei comprensori, ha indicato un obiettivo programmatico, senza però contemplare un effetto estintivo immediato dei consorzi accorpati. La riunificazione, infatti, costituisce l’esito di un processo, come dimostra la previsione di termini per l’approvazione dello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti.
La Corte valorizza il quadro normativo e amministrativo, evidenziando che l’art. 19 del regolamento di organizzazione del nuovo consorzio prevede la permanenza degli affidamenti dei consorzi accorpati sino a diversa determinazione, e che il cosiddetto periodo transitorio è stato più volte prorogato dalla Giunta regionale. La sopravvivenza dell’ente accorpato sino alla conclusione del procedimento, pertanto, non è incompatibile con l’assetto programmatico normativamente indicato. In tal senso depone anche il richiamo alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di accorpamento di enti pubblici, secondo cui l’estinzione consegue all’esaurimento della procedura, che si completa con il conferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti.
Quanto al quarto motivo, dichiarato assorbito, la Corte precisa che il rapporto tra ente accorpato e nuovo consorzio non è qualificabile né come mandato senza rappresentanza, istituto non esportabile in ambito pubblicistico, né come delega interorganica, stante l’alterità soggettiva tra i due enti. Tale erronea qualificazione non ha tuttavia minato la legittimità dell’atto, poiché il consorzio accorpato conservava il persistente potere di emanarlo, in ragione della propria sopravvivenza e della permanenza degli affidamenti.
Sono rigettati i primi due motivi. Quanto al primo, la Corte afferma che l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, non limita le ragioni di impugnazione del contribuente che riceva un atto non ricompreso nell’elenco ma espressivo di una pretesa tributaria, potendo questi far valere vizi sia sostanziali sia formali, in ragione dei principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. Il secondo motivo è invece inammissibile, non avendo il ricorrente dedotto alcun concreto vizio di tardività dell’impugnazione. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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