Adeguatezza cautelare e misure interdittive per l’ente ex d.lgs. 231 (Cass. pen. Sez. 6 n. 143 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego dell’ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice dell’appello cautelare la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione della misura, ivi comprese le esigenze cautelari, purché su queste il giudice per le indagini preliminari non si sia pronunciato. Non configura il vizio di omessa motivazione la circostanza che l’ordinanza del tribunale del riesame riproponga le argomentazioni relative ad altro coindagato, quando la posizione del ricorrente sia stata comunque esaminata. Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, con la consapevolezza dei singoli di far parte di un sodalizio durevole; l’esistenza dell’associazione non può desumersi dalla mera commissione di una pluralità di reati-scopo, dovendo le modalità esecutive conclamare l’esistenza di un vincolo associativo. Il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 e disponga di elementi idonei è obbligato a procedere all’accertamento dell’illecito dell’ente, pur non applicandosi l’art. 112 Cost.. Nel giudizio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari personali, il giudice deve valutare l’intero ventaglio delle misure astrattamente applicabili, incluse quelle interdittive nei confronti dell’ente: ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile con la misura rivolta all’ente, non è necessaria l’adozione di ulteriori limitazioni alla libertà della persona fisica.
Il Fatto
Il tribunale del riesame, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta cautelare, applicava all’indagato la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di assumere uffici direttivi, per la durata di nove mesi. Il provvedimento si fondava sulla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell’indagato a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati, tra cui corruzione e turbata libertà degli incanti, capeggiata dal fratello, il quale, mediante condotte corruttive, si sarebbe garantito l’illecita assegnazione di appalti pubblici.
Il giudice per le indagini preliminari aveva invece escluso la sussistenza dell’associazione, ritenendo le condotte illecite riferibili al solo capo dell’organizzazione, con gli altri indagati eventualmente concorrenti in singole ipotesi delittuose. Avverso l’ordinanza del tribunale della libertà, l’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo l’inammissibilità dell’appello cautelare, il vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, l’omessa esclusione dell’elemento soggettivo e l’insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’appello del pubblico ministero, il quale contesti il mancato riconoscimento della gravità indiziaria senza nulla dedurre sulle esigenze cautelari, è ammissibile e devolve al tribunale della libertà il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza. Il tribunale funge non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo, ma anche come giudice al quale è affidato il riesame dell’intera vicenda cautelare, sempre che il giudice per le indagini preliminari non si sia pronunciato sul periculum.
Con riguardo alla posizione dell’indagato, la Corte ha escluso l’operatività del giudicato cautelare, precisando che la preclusione sorge solo con l’esaurimento degli strumenti impugnatori, non attivati nel caso di specie. Ciò nonostante, ha rilevato che l’ipotesi associativa non è assistita dal requisito della gravità indiziaria: l’ordinanza impugnata ha dedicato la motivazione alla ricostruzione delle condotte dei due protagonisti della vicenda, senza individuare i requisiti minimi per configurare l’esistenza di un sodalizio criminoso, sovrapponendo impropriamente l’ipotesi del concorso di persone nel reato con quella del reato associativo.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha osservato che il tribunale aveva individuato il rischio di reiterazione con riguardo alla perdurante operatività delle società riconducibili al capo dell’organizzazione, piuttosto che all’apporto fornito dai singoli imputati. Se il rischio deriva dalla prosecuzione dell’attività della società, la misura adeguata e proporzionata sarebbe quella interdittiva nei confronti dell’ente, non già quella rivolta al fittizio amministratore, agevolmente sostituibile. Ha inoltre affermato che il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto è obbligato ad attivarsi per l’accertamento dell’illecito dell’ente, senza che la mancata attivazione possa legittimare la concentrazione della risposta repressiva sulla sola persona fisica.
Il giudizio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari deve quindi svolgersi secondo una valutazione complessiva che consideri anche le misure applicabili all’ente: ove queste risultino idonee a contenere il rischio di reiterazione, l’adozione di limitazioni alla libertà della persona fisica non è necessaria. Nel caso di specie, l’unica misura realmente adeguata era quella interdittiva nei confronti dell’ente, sicché l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, non residuando margini per una diversa soluzione, vertendosi in tema di insussistenza del requisito dell’adeguatezza della misura.
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Nota della Redazione
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