Partecipazione a clan di camorra, intercettazioni autonome e messa a disposizione stabile (Cass. pen. Sez. 2 n. 239 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. L’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo. La sostituzione della misura cautelare è profilo di merito sopravvenuto, inconferente in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, aveva escluso il ruolo di organizzatore ma aveva confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione al clan dei Casalesi, rideterminando la pena. La difesa articolava due distinti ricorsi, censurando la ritenuta valenza probatoria delle intercettazioni ambientali, la mancata osservanza della regola di valutazione della chiamata in reità di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l’insufficienza della motivazione in punto di partecipazione e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto i motivi infondati, escludendo che la prova di colpevolezza muovesse dalla chiamata del collaboratore di giustizia, riscontrata dalle intercettazioni. Il procedimento probatorio seguito dai giudici di merito risultava, infatti, inverso rispetto a quello censurato: la prova si fondava sulla valenza a carico tratta dalle intercettazioni e, in particolare, da quella del 10 febbraio 2021, cui la chiamata del collaboratore svolgeva una funzione aggiuntiva di tipo confermativo. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio per cui le dichiarazioni captate in intercettazioni regolarmente autorizzate non necessitano dei riscontri di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto alla partecipazione, la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dessero conto dello stabile inserimento del ricorrente nel consesso camorristico, con particolare riguardo all’imposizione del pizzo ai danni degli imprenditori locali. Il contenuto del dialogo intercettato, lungi dal dimostrare una presa di distanza dalle dinamiche criminali, risultava logicamente dimostrativo di una riunione volta a fare il punto sulle attività estorsive in corso, con l’adesione del ricorrente al programma criminoso e la sua “messa a disposizione” in via tendenzialmente stabile e non occasionale, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite Modaffari.
La Corte ha poi precisato che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione. Nel caso di specie, la ricostruzione accusatoria si avvaleva anche di convergenti elementi di conferma, idonei a escludere la prospettazione difensiva.
La Corte ha infine ritenuto infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche, qualificando come mero errore materiale il riferimento all’accoglimento delle doglianze, atteso che la motivazione ne disattendeva la richiesta. Il diniego risultava legittimamente fondato sulla gravità del reato, valutata non quale elemento normativo di disvalore ma quale indice di pericolosità sociale, e sull’assenza di concreti indici positivi e segnali di resipiscenza. La sostituzione della misura cautelare è stata ritenuta inconferente in quanto profilo di merito sopravvenuto alla sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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