Rinuncia al ricorso e inammissibilità ex art. 591 c.p.p (Cass. pen. Sez. 5 n. 255 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente proposta, determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., senza che rilevi l’eventuale fondatezza dei motivi dedotti. Tale effetto si verifica quando la volontà abdicativa provenga dallo stesso ricorrente e sia confermata dai suoi difensori, non occorrendo alcuna valutazione in ordine al merito delle censure. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con ordinanza del 16 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava all’indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del delitto di furto in abitazione aggravato in concorso. Il Tribunale di Bologna, pronunciandosi quale giudice del riesame, confermava il provvedimento, dichiarando inammissibile l’eccezione di nullità per omesso interrogatorio preventivo e ritenendo sussistenti le esigenze cautelari, con rigetto dell’istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo molteplici vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla nullità dell’ordinanza genetica, alla sussistenza del pericolo di fuga e al diniego di una misura meno afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione non entra nel merito delle complesse questioni giuridiche sollevate dal ricorrente, poiché la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone per una ragione preliminare e assorbente: l’intervenuta rinuncia all’impugnazione.
La rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è stata validamente manifestata sia con dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente presso l’Ufficio matricola della casa circondariale, sia con memoria sottoscritta dai suoi difensori e trasmessa alla Cancelleria tramite PEC. La Corte verifica la sussistenza di tutti i requisiti di legge, rinvenendo nella duplice manifestazione di volontà la prova certa dell’intenzione di non coltivare il gravame.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte dispone inoltre, non derivando dalla sentenza la liberazione del ricorrente, la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, in ossequio all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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