Pene accessorie fallimentari e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 368 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito può legittimamente utilizzare i medesimi elementi, indicativi della gravità del reato, sia per determinare la pena in misura superiore al minimo edittale, sia per negare le attenuanti generiche, senza che ciò configuri una violazione del principio del ne bis in idem. In tema di trattamento sanzionatorio, è onere del giudice di appello fornire specifica risposta ai motivi di gravame che censurino, con puntuali argomentazioni, la durata delle pene accessorie fallimentari, non potendo la relativa statuizione essere acriticamente equiparata alla durata della pena principale inflitta. L’eventuale omessa motivazione su tale specifico punto determina l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al capo concernente le pene accessorie.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commessi nella qualità di socio e componente del consiglio di amministrazione di una società poi fallita, e per il reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, in concorso con un soggetto qualificatosi come mero prestanome, giudicato separatamente.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 dicembre 2024, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando il non doversi procedere per il reato tributario per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, l’omessa risposta alla censura difensiva relativa alla durata delle pene accessorie fallimentari, che riteneva essere stata dal Tribunale acriticamente equiparata alla durata della pena principale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, affermando che il giudice può fare riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto sia per aumentare la pena sia per negare le attenuanti generiche. Sul punto, ha richiamato l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui un dato polivalente può essere utilizzato più volte per differenti fini, senza ledere il principio del ne bis in idem, citando in particolare i precedenti Sez. 6 n. 45623 del 2013, Sez. 2 n. 24995 del 2015 e Sez. 3 n. 17054 del 2018.
Con riguardo alla dedotta mancata collaborazione con il curatore fallimentare, la Suprema Corte ha ritenuto le allegazioni difensive generiche, evidenziando che l’audizione e la produzione di una memoria non implicano necessariamente un contributo rilevante all’attività della curatela, non risultando elementi utili alla ricostruzione delle vicende processuali. Ha inoltre precisato che la posizione del concorrente, quale mero prestanome, non era assimilabile a quella dell’imputato, avendo egli anche definito la propria posizione tramite patteggiamento.
Il secondo motivo è stato parimenti rigettato. La Corte ha chiarito che i giudici di merito avevano correttamente riferito l’applicazione dell’art. 219 legge fall. alla bancarotta documentale, posta in continuazione fallimentare con il reato più grave. Ha escluso che fosse stata applicata l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, non contestata, e ha ritenuto la censura sull’aumento di sei mesi per la bancarotta documentale generica, in considerazione della motivazione spesa dalla Corte territoriale e dell’entità dell’incremento, inferiore alla media edittale.
Il terzo motivo di ricorso è stato, invece, ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che la Corte di appello non aveva fornito alcuna risposta alla specifica doglianza difensiva riguardante la durata delle pene accessorie fallimentari, acriticamente equiparata a quella della pena principale. Tale omissione integra un vizio di motivazione, poiché il giudice del gravame era tenuto a confrontarsi con le argomentazioni della difesa su un punto specifico del trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, annullata limitatamente al punto delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, rigettando nel resto il ricorso.
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Nota della Redazione
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