Errore di fatto e valutazione nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. 6 n. 540 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, dovuto a svista o equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al proprio giudizio, sempre che abbia influito sul processo formativo della volontà determinando una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile l’errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale estraneo all’ambito di applicazione del rimedio straordinario. Sono altresì estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche e gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito.
Il Fatto
Con sentenza del 25/02/2025 la Seconda Sezione della Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne aveva confermato la condanna per i reati di usura e tentata estorsione aggravata.
Avverso tale pronuncia, la difesa proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo tre errori di fatto: la mancata valutazione di un foglio manoscritto proveniente dalla persona offesa, che attestava un interesse concordato diverso da quello riferito in sede dibattimentale; la mancata declaratoria di nullità per la partecipazione all’istruzione e alla decisione di un giudice onorario in violazione del d.lgs. n. 116/2017; la mancata considerazione della consulenza tecnica difensiva in ordine alla confisca di beni intestati a terzi.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha preliminarmente richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 16103 del 2022, precisando che l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale e che l’operatività del ricorso straordinario non è limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali. Ha altresì ribadito che, quando la decisione abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto ma un errore di giudizio, citando in tal senso le Sezioni Unite n. 37505 del 2011.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva esaminato dettagliatamente la doglianza, evidenziando come il ricorrente prospettasse una diversa lettura delle risultanze probatorie e richiamando espressamente la pagina della sentenza di appello che aveva replicato alla censura. Pertanto, la decisione non celava alcuna svista percettiva, ma esprimeva una valutazione implicita, condividendo le conclusioni del giudice di merito e ritenendo il motivo originario non confrontato con la motivazione.
Anche il secondo errore è stato ricondotto a una decisione dal contenuto valutativo: la Cassazione aveva escluso la nullità facendo richiamo alla norma transitoria di cui all’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116/2017, nel testo vigente, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente. La doglianza mirava a rimettere in discussione una scelta interpretativa, richiamando peraltro la legge n. 51/2025, entrata in vigore in epoca successiva alla pronuncia impugnata.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha escluso qualsivoglia svista, posto che la sentenza impugnata aveva risposto alla censura richiamando le pagine della sentenza di appello, che aveva valutato la consulenza tecnica difensiva ritenendo generiche le affermazioni sulle attività dell’imputato. Anche in questo caso, la decisione, seppur sintetica, si presentava completa e frutto di una valutazione, sebbene non condivisa dal ricorrente.
Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In relazione alla richiesta della parte civile, la Corte ha ricordato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 27727 del 2023, secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione orale non si dispone la condanna dell’imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile che non sia intervenuta alla discussione ma si sia limitata al deposito di una memoria con nota spese.
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Nota della Redazione
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